F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE A2, AUGUSTA 1986/CALCIO A 5 IMOLA DEL 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 778 dell’11.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE A2, AUGUSTA 1986/CALCIO A 5 IMOLA DEL 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 778 dell’11.5.2016) La società A.S.D. Augusta 1986, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 778 dell’11.5.2016, con la quale è stata alla stessa inflitta la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Questi i motivi della delibera: «perché nel corso del secondo tempo un proprio sostenitore gettava l’acqua contenuta in una bottiglietta contro il secondo arbitro attingendolo alla schiena e bagnando di conseguenza il terreno di gioco. A seguito di tale evento gli arbitri erano costretti ad interrompere la gara per far asciugare il fondo del terreno di gioco. Perché una volta ripreso il gioco altro sostenitore sputava contro l’arbitro n. 2 attingendolo al volto”. Dalle risultanze degli atti ufficiali di gara si ricava quanto segue. Nel referto del direttore di gara, alla voce “pubblico ed incidenti”, è dato leggere: «al 15’ del secondo tempo il secondo arbitro interrompe il gioco per far asciugare il parquet perché in campo è arrivata una bottiglia d’acqua. Al 18’ del secondo tempo il secondo arbitro riceve uno sputo in faccia da un tifoso posto dietro di lui in tribuna». Nel rapporto dei commissari di campo presenti all’incontro, alla voce “comportamento del pubblico”, si legge: 1) «nel corso del secondo tempo, un tifoso della squadra ospitante lanciava un getto d’acqua, contenuta in una bottiglia di plastica nei confronti dell’arbitro n. 2 attingendolo alla schiena e bagnando il terreno di gioco. Il direttore di gara in conseguenza era costretto a richiedere l’intervento dell’addetto all’asciugatura del terreno di gioco e ad interrompere il gioco per il tempo necessario»; 2) «durante il 2° tempo, un sostenitore della squadra ospitante, bagnava il rettangolo di gioco ed il 2°arbitro, il quale chiedeva l’intervento dell’addetto per asciugare il campo». La società reclamante lamenta discrasia tra versione arbitro e versione commissari (getto di una bottiglia o solo dell’acqua) e, quanto al secondo episodio (sputo), che incide maggiormente sull’entità della sanzione, ritiene che lo stesso non si sia effettivamente verificato. Infatti, evidenzia la ASD Augusta, tale circostanza non è stata segnalata dai commissari. Da ultimo, la ricorrente sottolinea la mancanza di referto dell’arbitro 2 (quello colpito dallo sputo) e richiama una precedente decisione che, in relazione ad un caso analogo avvenuto nel 2011, ha applicato una sanzione più mite. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati, per i seguenti motivi. La ricostruzione dei fatti come operata negli atti ufficiali di gara è chiara e del tutto sufficiente alla definizione del procedimento. A nulla rileva la circostanza che il secondo episodio (sputo) non sia stato segnalato anche nel rapporto dei commissari, essendo lo stesso, comunque, chiaramente descritto nel referto del direttore di gara. Acclarati, dunque, i fatti storici. In generale, da un esame complessivo dei referti dell’arbitro e dei commissari di campo si ricava che una parte del pubblico locale ha tenuto un atteggiamento non solo irrispettoso, ma anche offensivo nei confronti degli arbitri, giungendo anche ad attingere con uno sputo lo stesso arbitro n. 2. I fatti di cui trattasi sono alquanto gravi e meritano, dunque, adeguata risposta sanzionatoria. Sotto tale profilo, tuttavia, questa Corte, anche alla luce dei precedenti, ritiene complessivamente congrua la sanzione dell’ammenda di € 800,00. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa) riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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