F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/TFN del 10 Giugno 2016 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DIMITRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Gallipoli Calcio Srl), GIUSEPPE GIANNINI (all’epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli Calcio Srl), SALVATORE BIZZARRO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), MICHELE MUROLO (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), MASSIMO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), RICCARDO INNOCENTI (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), CIRO GINESTRA (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Gallipoli Calcio Srl), SALVATORE GALIZIA (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise) – (nota n. 10406/498 pf13-14 AM/SP/ma del 31.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/TFN del 10 Giugno 2016 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DIMITRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Gallipoli Calcio Srl), GIUSEPPE GIANNINI (all’epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli Calcio Srl), SALVATORE BIZZARRO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), MICHELE MUROLO (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), MASSIMO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), RICCARDO INNOCENTI (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), CIRO GINESTRA (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Gallipoli Calcio Srl), SALVATORE GALIZIA (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise) - (nota n. 10406/498 pf13-14 AM/SP/ma del 31.3.2016). Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e i difensori dei Signori Ciro Ginestra e Salvatore Galizia hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS per Ginestra e ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS per Galizia. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Ciro Ginestra e Salvatore Galizia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS per Ginestra e ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS per Galizia [“pena base per il Sig. Ciro Ginestra, sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) ed € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per il Sig. Salvatore Galizia, sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 3 (tre) ed € 2.000,00 (Euro duemila/00);] considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Ciro Ginestra, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00); - per il Sig. Salvatore Galizia, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Antonio Villani oltre ai difensori di Giannini, anche esso presente, Bizzarro, Russo, Dimitri, Murolo, quest’ultimo presente, e Innocenti. Preliminarmente le difese di Bizzarro, Dimitri, Innocenti hanno esposto eccezioni preliminari, riportandosi, per quanto già argomentato in sede di memorie difensive, integralmente alle stesse. Al riguardo il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare si è riservato e sciogliendo successivamente la riserva, ha emesso la seguente Ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sciogliendo la riserva: ritenuto che vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai difensori con riferimento alla nullità del deferimento nei confronti del deferito Dimitri Luigi, alla inutilizzabilità degli atti giudiziari depositati successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, alla contemporanea pendenza del procedimento penale dinnanzi all’Autorità Giudiziaria di Napoli, in quanto destituite di fondamento. Ed invero la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Dimitri conteneva tutti i riferimenti in fatto ed in diritto che sono poi seguiti nell’atto di deferimento. In secondo luogo il CGS consente di acquisire atti provenienti dall’Autorità Giudiziaria in ogni tempo, e quindi anche dopo la comunicazione di conclusione delle indagini. E l’autonomia del diritto sportivo consente lo svolgimento del presente procedimento disciplinare anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi gli stessi fatti; ritenuto che l’eccezione di irretroattività della norma disciplinare sportiva risulta superata dalla precisazione effettata in udienza dal rappresentante della Procura federale il quale ha chiarito che i fatti illeciti contestati nell’atto di deferimento riguardano le fattispecie di illecito sportivo e di omessa denuncia previsti come fattispecie disciplinari dal CGS vigente all’epoca dei fatti; ritenuto che va invece accolta l’eccezione relativa alla regolarità dell’atto di deferimento avanzata nell’interesse dei sigg. Bizzarro Salvatore e Innocenti Riccardo in quanto la comunicazione di conclusione delle indagini spedita nei loro confronti conteneva la contestazione della fattispecie illecita di omessa denuncia ai sensi dell’art. 7 comma 7 CGS, mentre l’atto di deferimento successivamente notificato prevede non una diversa qualificazione giuridica di quel fatto bensì un fatto diverso di illecito sportivo di cui all’art. 7 comma 1 CGS. P.Q.M. Rigetta le eccezioni come sopra indicate sollevate dai difensori dei soggetti deferiti. Prende atto che la PF ha precisato i capi di incolpazione con riferimento alle norme del CGS vigente all’epoca dei fatti; Rimette gli atti relativi alle posizioni di Bizzarro Salvatore e Innocenti Riccardo alla Procura federale per gli adempimenti di Sua competenza.” Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rinvia la trattazione del presente procedimento alla riunione del 14.7.2016 ore 11.00, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.
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