COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CRISTOFANI GIORDANO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI ROMA 2 PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ DELL’ART.40 COMMA 3 LETT. H DEL REGOLAMENTO AIA E DEL SIG. CRISTOFANI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI ROMA 2, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CRISTOFANI GIORDANO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI ROMA 2 PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ DELL’ART.40 COMMA 3 LETT. H DEL REGOLAMENTO AIA E DEL SIG. CRISTOFANI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI ROMA 2, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S.. Il presente procedimento trae origine dal provvedimento con il quale la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. LAZIO, in riforma della decisione del Giudice Sportivo con cui veniva sanzionato la società AERKLIMA CRETAROSSA e il suo dirigente, sig. DANIELE FESTOSO, per non aver prestato assistenza all’arbitro, riduceva l’ammenda comminata alla società predetta e proscioglieva il tesserato da ogni addebito. Disponeva altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni dell’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’A.E. GIORDANO CRISTOFANI e del genitore dello stesso STEFANO CRISTOFANI, vice presidente della sezione AIA ROMA 2. Secondo la Procura Federale, sarebbe emerso che l’arbitro GIORDANO CRISTOFANI abbia omesso di inserire nel referto di gara e relativo supplemento elementi ricostruttivi fondamentali di accadimenti avvenuti al termine dell’incontro, che lo vedevano coinvolto in prima persona. In particolare l’arbitro avrebbe taciuto circa il pugno che egli avrebbe sfrerrato al volto del sig. DANIELE FESTOSO, dirigente della società AERKLIMA CRETAROSSA, che era intervenuto per sedare gli animi ed evitare che il direttore di gara fosse venuto contatto con i giocatori; da tale colpo il sig. DANIELE FESTOSO avrebbe conseguito una lesione al setto nasale, con copiosa - perdita di sangue (prognosi di 7 giorni s.c.), denunciando altresì il fatto al Commissariato di P.S di Anzio Nettuno. La Procura ha provveduto ad ascoltare, oltre i deferiti, il dirigente PAOLO GALEAZZI, il sig. DANIELE FESTOSO ed il sig. ALESSANDRO PAPA tutti appartenenti alla società AERKLIMA CRETAROSSA, nonché il sig. LUIGI STECCONI e il sig. STEFANO TRANE, della società DNA SPORTING SCHOOL. Dalle predette audizioni la Procura ha ritenuto provata l’azione aggressiva volontaria del direttore di gara nei confronti del sig. DANIELE FESTOSO: essa non troverebbe alcuna giustificazione, né potrebbe apparire credibile la tesi sostenuta dall’arbitro riguardo alla involontarietà della propria condotta, conseguente a una spinta e ad una manata al volto ricevute nella concitazione del momento. Tale gesto, tuttavia, sarebbe stato conseguente ad una crisi di panico dell’arbitro, stato d’animo causato dagli insulti rivolti all’arbitro da alcuni calciatori dell’AERKLIMA CRETAROSSA, e proprio tale pugno avrebbe scatenato le violenze successive poste in essere da tesserati di tale società. Deduce, altresì, la Procura che il sig. STEFANO CRISTOFANI, genitore dell’arbitro, vice presidente della sezione AlA di ROMA 2 avrebbe ammesso di essersi recato nella zona degli spogliatoi e che successivamente, come dichiarato dal dirigente GALEAZZI, lo avrebbe contattato per ben quattro volte, promettendogli una alterazione del referto di gara, al fine di ottenere la remissione della querela sporta dal FESTOSO nei confronti del figlio GIORDANO CRISTOFANI. Ritiene pertanto la Procura che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale indicata in epigrafe e pertanto ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale l’arbitro GIORDANO CRISTOFANI ed il sig. STEFANO CRISTOFANI, arbitro onorario ed all’epoca dei fatti vice presidente della sezione AIA di ROMA 2 All’udienza del 26.5.2016, erano presenti la Procura, in persona dell’avv. Luca Sanzi, nonché personalmente i deferiti GIORDANO CRISTOFANI e STEFANO CRISTOFANI, entrambi assistiti dall’avv. Franco Merlino e il delegato AIA GIANLUIGI TIZZANO. Preliminarmente, la Procura Federale confermava l’incardinamento di due deferimenti, sia quello in essere davanti questo Tribunale, nonché altro, solo a carico del sig. STEFANO CRISTOFANI, dinanzi il Tribunale Federale Nazionale; di tale secondo procedimento, peraltro, la Procura deduceva di dover ancora notificare regolarmente il provvedimento di deferimento. In ogni caso, secondo l’Organo Inquirente, tutti gli atti relativi al deferimento in discussione dinanzi il Tribunale Federale Territoriale sarebbero stati trasmessi al Giudicante e messi a disposizione dei deferiti. A riguardo, l’avv. Merlino contestava la mancanza, nella documentazione portata al vaglio del Tribunale Federale Territoriale, degli atti relativi all’altro procedimento. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano altre questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione, ritenendo di decidere quanto sollevato in via preliminare contestualmente alla decisione nel merito. La Procura Federale concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - GIORDANO CRISTOFANI con mesi due di sospensione; - STEFANO CRISTOFANI con mesi quattro di sospensione. La difesa, d’altra, parte, rilevava come il sig. GIORDANO CRISTOFANI avrebbe posto in essere i comportamenti di cui è ritenuto colpevole solo per motivi di difesa, essendo egli circondato da tutti i calciatori dell’AERKLIMA CRETAROSSA, rilevando altresì come nel verbale di Pronto Soccorso il sig. DANIELE FESOSO avrebbe dichiarato di non sapere il nome dell’aggressore. La Procura Federale insisteva per l’irrogazione delle sanzioni richieste. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la posizione del sig. GIORDANO CRISTOFANI, il sig. LUIGI STECCONI, massaggiatore dello SPORTING SCHOOL, ha riferito di aver visto l’arbitro colpire con un pugno al volto il sig. DANIELE FESTOSO e che a seguito di ciò, nel tentativo di sottrarlo ad una colluttazione con i giocatori, egli stesso, l’arbitro ed il sig. DANIELE FESTOSO cadevano a terra, venendo colpiti con calci da alcuni calciatori, quando venivano visti anche dal sig. STEFANO TRANE. Tali evidenze probatorie superano ogni possibile questione relativa all’identificazione dell’aggressore e sull’attendibilità della persona offesa che pure non appare discutibile. A riguardo, si sottolinea come nel verbale di Pronto Soccorso risulta che il sig. DANIELE FESTOSO avrebbe sì riferito che l’aggressione sarebbe avvenuta da persona ignota, ma che anche nella successiva querela espone di esser stato colpito dall’arbitro, di cui non sa riferire l’identità. È, infine, documentalmente provato che il sig. GIORDANO CRISTOFANI abbia omesso di indicare nel referto tali accadimenti. Relativamente la posizione del sig. STEFANO CRISTOFANI, risulta provato che egli abbia contattato più volte il sig. PAOLO GALEAZZI allo scopo di intercedere presso il sig. FESTOSO affinché questi desistesse dallo sporgere denuncia nei confronti del figlio, in cambio di un’alterazione del referto di gara. A riguardo, sono del tutto dirimenti le dichiarazioni del sig. PAOLO GALEAZZI, il quale era anche a conoscenza del numero telefonico del sig. STEFANO CRISTOFANI, nonché quelle del sig. ALESSANDRO PAPA e del sig. DANIELE FESTOSO, i quali riferiscono di aver assistito a una telefonata tra il deferito e il sig. PAOLO GALEAZZI. Peraltro, il comportamento del sig. STEFANO CRISTOFANI conferma ulteriormente l’aggressione perpetrata dal figlio contro il sig. DANIELE FESTOSO, altrimenti non vi sarebbe stato motivo di proporre un patto, peraltro illecito. Per quanto attiene il presunto mancato invio a questo Tribunale della documentazione relativa a un secondo deferimento a carico del sig. STEFANO CRISTOFANI, non vi sono evidenze portate all’attenzione del Giudicante circa la possibilità che si tratti di un procedimento sugli stessi fatti e violazioni: nulla, infatti, risulta dal C.U. 70/TFN con cui il Tribunale Federale Nazionale, sez. Disciplinare, ha rimesso gli atti alla Procura per vizio di notifica. Si rigetta, pertanto, ogni obiezione sollevata a riguardo. Relativamente alle richieste della Procura riguardo i deferiti, si ritiene di condividere la quantificazione della sanzione proposta, considerati i comportamenti direttamente tenuti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità del sig. GIORDANO CRISTOFANI per le violazioni ascritte condannandolo alla sanzione della sospensione per mesi 2 (due), nonché di dichiarare la responsabilità del sig. STEFANO CRISTOFANI, comminandogli la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro). Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it