COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE PLLUMBI ELSON PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40 COMMA 6 DELLE NOIF.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE PLLUMBI ELSON PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40 COMMA 6 DELLE NOIF. In data 14 gennaio 2016 è stato revocato il tesseramento del calciatore PLLUMBI Elson, per la società ASD NETTUNO, in quanto il calciatore predetto , nella dichiarazione allegata alla richiesta di tesseramento, affermava di “ non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere “ mentre invece, dalla mail della Federazione US SOCCER del 13 gennaio 2016, al contrario risultava essere stato tesserato per il club “ FCWESTCHIESTER “ regolarmente affiliato alla stessa federazione. Rileva pertanto la Procura che sulla base delle false affermazioni contenute nella dichiarazione, la richiesta di tesseramento è da considerarsi in contrasto con il disposto dell’ art. 40 comma 6 delle NOIF e anche con l’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori e che il predetto è oltretutto sottoposto alla giurisdizione disciplinare per la condotta posta in essere nei 30 mesi successivi alla disputa della sua ultima partita. La Procura ha anche accertato che la comunicazione di conclusione delle indagini, inviata al calciatore in data 10 febbraio 2016, deve ritenersi notificata in quanto restituita alla Procura per compiuta giacenza presso gli uffici postali. Alla luce di tutto sopra quanto esposto la Procura ha ritenuto di deferire al Tribunale Federale Territoriale del CR LAZIO il calciatore PLLUMBI Elson, per le violazioni regolamentari a lui ascritte ed indicate in oggetto. Alla riunione indetta per il giorno 9 giugno 2016 da questo Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l’Avv. Avagliano Alessandro, mentre nessuno è presente per il deferito. La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo per il calciatore PLLUMBI Elson la squalifica di mesi 5, tenuto conto del periodo di inattività in detto periodo. Codesto Tribunale, non avendo nulla da obiettare, concorda con la sanzione proposta dalla Procura Federale, per aver il calciatore in argomento falsamente dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna società estera. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il calciatore PLLUMBI Elson responsabile delle violazioni regolamentari di cui in oggetto, comminandogli la sanzione della squalifica di mesi 6. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it