COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROBUR CERVARO 2014, BARBATO NICOLA, CARDILLO ANDREA E CANALE GIAMMARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROBUR CERVARO 2014, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROBUR CERVARO 2014, BARBATO NICOLA, CARDILLO ANDREA E CANALE GIAMMARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROBUR CERVARO 2014, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Procura Federale, visti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 256/ pf 15/ 16 avente per oggetto : “ Accertamento del mittente dei messaggi offensivi, minacciosi ricevuti dall’Arbitro Antonio PACIELLO, della sezione AIA di CASSINO, sulla propria utenza telefonica privata “ Vista la comunicazione di conclusione delle indagini dell’1/12/ 2015 e preso atto che nessuno degli avvisati ha fatto pervenire istanze, memorie o richieste. Nel procedimento in questione la Procura ha espletato vari atti di indagine, tra i quali hanno assunto particolare rilevanza l’audizione dell’ arbitro Antonio PACIELLO e quelle dei calciatori della ASD ROBUR CERVARO 2014, Nicola BARBATO, Andrea CARDILLO e Gianmarco CANALE. E’ stato accertato che il calciatore BARBATO Nicola, attraverso il proprio telefonino, utilizzando l’applicazione “ WHATSAPP “, inviava in data 12/05/2015 all’utenza telefonica dell’Arbitro PACIELLO (gara del 9/05/2015 tra CALCIO SORA e ROBUR CERVARO, campionato Allievi Provinciali), messaggi minacciosi ed offensivi, nonché lesivi della sua reputazione, resi pubblici attraverso una chat di gruppo su “ WHATSAPP “ di cui facevano parte anche gli altri calciatori CANALE e CARDILLO. Anche CARDILLI Andrea, utilizzando il proprio telefonino inviava messaggi offensivi e minacciosi al direttore di gara, dello stesso contenuto del calciatore BARBATO. Il calciatore CANALE Gianmarco, attraverso il gruppo chat condiviso con gli altri due tesserati, dopo aver appreso la squalifica per due gare, prima postava sulla chat frasi offensive all’ arbitro e poi sul profilo facebook dell’arbitro, in data 22 ottobre 2015, gli inviava un messaggio del seguente tenore “ we ma tu mica stai all’ itis “ Alla luce di tutto sopra quanto esposto la Procura ha ritenuto di deferire i soggetti indicati in epigrafe a questo Tribunale Federale Territoriale per le violazioni normative di cui all’ art. 1 bis comma 1 del CGS e la Società ASD ROBUR CERVARO 2014 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art 4 comma 1 del CGS. I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive attraverso un legale di fiducia, il quale sostiene che certamente i gesti sono da censurare, ma che però i messaggi contengono espressioni che non hanno il carattere della minaccia o dell’offesa, attesa anche la loro genericità. Alla riunione indetta per il giorno 9 giugno 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv. Avagliano Alessandro, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento ponendo in evidenza la gravità dei fatti in oggetto, non condividendo la tesi difensiva dei deferiti, in quanto non possono che essere considerate frasi gravemente offensive e minacciose quelle rivolte all’Arbitro dai calciatori in argomento, utilizzando l’applicazione “Whatsapp”. In virtù di quanto sopra, la Procura Federale chiede per i calciatori BARBATO Nicola, CARDILLO Andrea e CANALE Gianmarco la sanzione della squalifica per 6 gare nonché per la Società ASD ROBUR CERVARO 2014, ai sensi dell’art.4 comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 900,00. Questo Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato nel dettaglio i comportamenti dei calciatori di cui sopra, deprecabili e censurabili sotto il profilo del comportamento sportivo, per aver rivolto i suddetti messaggi offensivi e minacciosi, nonché gravemente lesivi della reputazione dell’Arbitro della gara in contestazione, non può che concordare con le proposte avanzate dalla Procura Federale in relazione ai comportamenti dei calciatori in argomento, mentre si può addivenire ad una diminuzione dell’importo dell’ammenda, riportandola entro limiti di minore gravità. - Detto tutto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando ai calciatori BARBATO Nicola, CARDILLO Andrea e CANALE Gianmarco la sanzione della squalifica per 6 gare, nonché di ridurre l’ammenda a carico della Società ASD ROBUR CERVARO 2014 ad € 400,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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