COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAGANO NICOLO’ PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 SGS DEL 05/05/2016 (Gara: ALBALONGA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA dell’1/05/2016 – Play Out Allievi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAGANO NICOLO’ PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 SGS DEL 05/05/2016 (Gara: ALBALONGA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA dell’1/05/2016 – Play Out Allievi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, Sentita come da sua richiesta la Società istante, Osserva quanto segue: Al termine dell’incontro che vedeva la vittoria della S.S.D. ALBALONGA il calciatore MAZZOTTA Alessandro della Soc. PRO CALCIO TOR SAPIENZA, (mentre i giocatori dell’Albalonga si recavano sotto la tribuna per festeggiare la vittoria), si dirigeva verso il giocatore PAGANO Nicolò, della Società istante, colpendolo con calci alla gamba e tentando nel contempo, di raggiungerlo con schiaffi e pugni. A tale azione seguiva la reazione del Pagano, che colpiva il Mazzotta con schiaffi e pugni. Da ciò ne seguiva una rissa generalizzata. - La Società nel suo ricorso, ribadito anche in sede di sua audizione diretta, precisava che il proprio giocatore, nella circostanza solo e circondato da alcuni atleti della squadra avversaria, (di cui uno lo aggrediva con una serie di azioni), non aveva una reazione, ma si vedeva invece costretto a difendersi, per evitare ulteriori danni, oltre a quelli già ricevuti. Tra l’altro la reclamante precisava che la difesa del suo tesserato avveniva appoggiando solo le mani sul petto dell’avversario, per tenerlo a debita distanza. Pertanto nelle sue conclusioni, chiedeva l’annullamento della sanzione inflitta e in subordine una congrua riduzione della stessa. Tale versione edulcorata dei fatti non può essere pienamente accolta, non sussistendo alcun riscontro su quanto a difesa asserito dalla stessa Società, rispetto alle risultanze del rapporto dell’Arbitro, il quale precisa che il Pagano nell’atto di difendersi, colpiva il Mazzotta con schiaffi e pugni. Pur considerando l’azione del calciatore della Pro Calcio Tor Sapienza, violenta e antisportiva nei confronti del Pagano, (che nel difendersi colpiva a sua volta l’aggressore con schiaffi e pugni), in merito si ritiene che tale reazione non può essere giustificata e compensata con la necessità di difendere la sua persona da ulteriori danni. Valutato comunque, che nell’evento di cui trattasi, la condotta del Pagano è scaturita da circostanze e fattori di natura emotiva, connessi all’insicurezza della persona, come dall’estrema incertezza del momento; per tali ragioni, (pur censurando ampiamente il comportamento del giocatore dell’Albalonga Calcio, scaturito certamente da una situazione di pericolo), a giudizio di questa Corte, valutata ogni circostanza, si può addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta per adeguarla a miglior senso di giustizia, Tanto premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore PAGANO Nicolò a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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