COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTITUDO CALCIO ROMA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL SARTO MATTEO FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 SGS DEL 05/05/2016 (Gara: FORTITUDO CALCIO ROMA – TOR DI QUINTO del 30/04/2016 – Campionato di Giovanissimi Regionali Eccellenza Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTITUDO CALCIO ROMA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL SARTO MATTEO FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 SGS DEL 05/05/2016 (Gara: FORTITUDO CALCIO ROMA – TOR DI QUINTO del 30/04/2016 – Campionato di Giovanissimi Regionali Eccellenza Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016 Il competente Giudice Sportivo comminava a calciatore DEL SARTO Matteo (FORTITUDO CALCIO ROMA) la squalifica fino al 31-12-2018 in quanto espulso per atto di violenza nei confronti di avversari si avvicinava all’Arbitro e lo colpiva uno schiaffo al volto procurandogli leggere fuoriuscita di sangue dal labbro. Avverso la sanzione ha proposto reclamo la società Fortitudo Calcio Roma che riporta una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nel referto arbitrale, deducendo che il gesto del calciatore Del Sarto era finalizzato a togliere il cartellino rosso, che gli veniva mostrato, dalle mani dell’Arbitro e non già a colpirlo e che in quel frangente può avere sfiorato il volto del direttore di gara senza però procurare alcun danno; aggiunge la reclamante che l’Arbitro non denotò alcun danno e non si fece soccorrere da alcuno, né sospese la gara, tanto è vero che l’incontro si è concluso con soli tre minuti di recupero. La società, che aveva richiesto di essere ascoltata, in sede di audizione diretta, alla presenza del calciatore e della madre, ha ribadito tutte le considerazioni già svolte nel referto e, poi, allontanati opportunamente il calciatore ed il genitore, ha rappresentato alla Commissione lo stato di grave disagio sociale e famigliare in cui vive il giovane. Il reclamo va accolto con le motivazioni che seguono. Va ribadito innanzitutto che le allegazioni di parte non valgono certo a smentire le risultanze del referto arbitrale che appaiono complete, circostanziate e prive di ogni vizio logico e vanno quindi integralmente - condivise. Ciò non di meno deve sottolinearsi che, nella fattispecie, appare grandemente scemata la volontarietà del gesto, non già perché si trattò di urto fortuito ma in quanto la volontà agente appare fortemente limitata dall’età. Infatti il calciatore Del Sarto non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età e, quindi, non è pienamente consapevole delle azioni che compie. Se è vero che il regolamento di disciplina non pone limiti minimi d’età all’imputabilità dei tesserati, è altrettanto vero che non si può considerare pienamente capace un minore che, per l’ordinamento generale è legalmente non imputabile. È ovvio che, diversamente dalla percezione dei precetti normativi statuali che può essere assai complessa per un giovane non ancora quattordicenne, le regole sportive sono poche e tra queste anche un giovanissimo atleta non può ignorare il precetto del rispetto dovuto al direttore di gara e la salvaguardia dell’integrità fisica e psicologica dello stesso. La Commissione ha quindi ritenuto il calciatore imputabile ma la sanzione a questi comminata va adeguata al grado di consapevolezza che non può essere pieno come in un ragazzo anche solo di un anno più grande od in un adulto. La sanzione va quindi assai ridimensionata, nei termini di cui al dispositivo, adeguandola a tutti gli elementi che sono emersi nella fattispecie, per la verità assai rara se non unica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore DEL SARTO Matteo al 30/04/2017. La tassa reclamo va restituita.
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