COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIMINI MATTIA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 237 SGS DEL 12/05/2016 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – PESCATORI OSTIA del 07/05/2016 – Campionato di Giovanissimi Regionali Fascia “B”)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIMINI MATTIA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 237 SGS DEL 12/05/2016 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – PESCATORI OSTIA del 07/05/2016 – Campionato di Giovanissimi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La Società VIRTUS DIVINO AMOREnel proprio scritto difensivo pone alla base della richiesta di riduzione della sanzione le difficoltà fisico – cognitive del proprio calciatore allegando all’uopo certificazione medica. La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuto che il comportamento tenuto dal calciatore CIMINI Mattia sia censurabile e pertanto meritevole di sanzione, ritiene altresì che la stessa, anche alla luce di precedenti analoghi, possa essere leggermente ridotta. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CIMINI Mattia a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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