COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COCCIA CRISTIANO FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 67 SGS DEL 12/05/2016 (Gara: SPORTING BROCCOSTELLA – ATLETICO LOFRA FIUGGI dell’8/05/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciale “B” Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 404 del 27/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°421 del 10/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COCCIA CRISTIANO FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 67 SGS DEL 12/05/2016 (Gara: SPORTING BROCCOSTELLA – ATLETICO LOFRA FIUGGI dell’8/05/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciale “B” Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 404 del 27/05/2016 L’A.S.D. ATLETICO LOFRA FIUGGI impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta l’inibizione, sino al 30/06/2016, al proprio dirigente COCCIA Cristiano, “reo”, di essere entrato, non autorizzato, sul terreno di gioco, contestando una decisione dell’arbitro e minacciando lo stesso per poi essere allontanato dai dirigenti della squadra avversaria. A sostegno della propria tesi difensiva la Società sosteneva che il dirigente Coccia, durante la seconda frazione di gioco, in un momento di nervosismo manifestato dai giocatori di entrambe le squadre, entrava sul terreno di gioco, al pari dell’allenatore avversario, ma, unicamente, per sedare gli animi degli stessi; al termine della gara, il predetto dirigente, entrava, nuovamente, sul terreno di gioco, ma semplicemente per accompagnare i propri calciatori nello spogliatoio, al fine di evitare che potesse scoppiare una baruffa tra i giocatori di entrambe le squadre, ma negava, decisamente, di aver minacciato od offeso l’arbitro; alla luce di ciò, la Società chiedeva, l’annullamento del provvedimento di inibizione o, in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione adottata dal Giudice sportivo di 1° grado. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 30° minuto del 2° tempo il dirigente Coccia entrava, non autorizzato, sul terreno di gioco per calmare un proprio giocatore che battibeccava con un calciatore avversario e per contestare una decisione arbitrale, così come emerge che, cinque minuti dopo, rientrava in campo per reiterare le proteste; al termine della gara, si avvicinava all’arbitro, per chiedergli, insistentemente, spiegazioni sulle decisioni adottate, per poi essere allontanato dai dirigenti della squadra locale. Da tutto ciò emerge che la condotta del Coccia è stata, sicuramente non regolamentare, ma non è sfociata in alcun atteggiamento violento o aggressivo verso l’arbitro, ma in una condotta che può essere riqualificata al più come protesta, sia pur scomposta e reiterata, nei confronti del direttore di gara. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo l’inibizione a carico del dirigente COCCIA Cristiano al 10/06/2016. La tassa reclamo va restituita. –
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