COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 09/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 49/cs – Ricorso società ASD Pontedecimo Il Torchio avverso la squalifica del calciatore Cristian Paganucci per dieci giornate. Gara Campese – Pontedecimo del15.05.2016 Campionato di Prima Categoria (play off). C.U. n. 70 del 19.05.2016

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 09/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 49/cs – Ricorso società ASD Pontedecimo Il Torchio avverso la squalifica del calciatore Cristian Paganucci per dieci giornate. Gara Campese – Pontedecimo del15.05.2016 Campionato di Prima Categoria (play off). C.U. n. 70 del 19.05.2016 Al 30’ del s.t., vedendo un giocatore avversario a terra, nei pressi della propria panchina, si alzava e lo trascinava fuori per velocizzare la ripresa del gioco. Alla reazione dell’avversario replicava colpendolo con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra e scatenando un disordine generale. Alla notifica del provvedimento, uscito dal t.d.g. colpiva un dirigente avversario con un pugno al volto e, mentre questi si trovava a terra, con un calcio. Veniva trattenuto da altri giocatori. Il dirigente colpito non pareva riportare conseguenze. La sanzione si ritiene così congrua per la gravità della condotta posta in essere nonché per la potenzialità lesiva. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per dieci giornate al calciatore Cristian Paganucci. Contro siffatta sanzione la società ASD Pontedecimo Il Torchio ha depositato ricorso d’appello che la Corte decide d’esaminare non ostante si appalesi al limite dell’ammissibilità. Ciò premesso l’istanza va respinta. La ricorrente vorrebbe ottenere una riduzione della sanzione ritenutaeccessiva perché il proprio tesserato sarebbe stato aggredito, in occasione della sua espulsione, da persone abusivamente stazionanti nello spazio antistante gli spogliatoi. Osserva la Corte come la dichiarazione posta dalla società Pontedecimo il Torchio a difesa del comportamento reiteratamente violento compiuto dal proprio tesseratosia estranea al referto di gara,pertanto inefficace ai fini del reclamo e quindi debba essere respinta. Sotto il profilo equitativo la sanzione appare appropriata ai fatti compiuti dal calciatore e va confermata. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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