COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 09/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.19/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Giordano Pasquetti, calciatore attualmente tesserato per la società USD Caperanese Entella, per violazione dell’art. 1bis comma 1 e art. 3 comma 1 CGS. (rif. Procura Federale n.10033/3736pf15-16/GC/vdb).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 09/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.19/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Giordano Pasquetti, calciatore attualmente tesserato per la società USD Caperanese Entella, per violazione dell’art. 1bis comma 1 e art. 3 comma 1 CGS. (rif. Procura Federale n.10033/3736pf15-16/GC/vdb). Con atto del 13 aprile 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Territoriale il signor Giordano Pasquetti, giovane calciatore attualmente tesserato per società USD Caperanese Entella, per violazione dell’art. 1bis comma 1 e 3 comma 1 CGS per aver materialmente apposto la propria firma su due richieste di tesseramento inizialmente per la società SCD Rivasamba HCA in data 18.7.2015 e poi per la società USD Caperanese Entella, in data 17.8.2015, che poi provvedeva per prima al deposito presso la Delegazione Distrettuale di Chiavari. Prima dell’inizio della fase dibattimentale dell’udienza fissata per il 3 maggio 2016 la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Marco Stefanini ha chiesto ed ottenuto il rinvio della discussione alla data odierna per non aver potuto esaminare e quindi replicare al contenuto della memoria difensiva del difensore del calciatore depositata presso il Comitato Regionale Liguria e non inviata alla Procura stessa. All’odierna riunione sono presenti, il signor Alessandro Pasquetti, esercente la potestà genitoriale del calciatore Giordano Pasquetti, l’avv. Luigi Ceffalo suo difensore e l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale. I fatti Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Liguria del doppio tesseramento del calciatore Giordano Pasquetti a seguito della quale venivano svolte indagini che hanno portato la Procura Federale alla formalizzazione dell’atto di deferimento. Il dibattimento Nel suo intervento, il rappresentante della Procura Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza del calciatore, quale emergente dalla documentazione in atti, con la richiesta della sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara. Il difensore si è rimesso a quanto riportato nella memoria difensiva, sostenendo l’evidenza della falsità della firma del calciatore apposta sul modulo di tesseramento per la società SCD Rivasamba HCA, insistendo per il proscioglimento del suo assistito dall’accusa di doppio tesseramento. Le conclusioni Atteso che dalla documentazione in atti non è dato rilevare “ictu oculi”, come sostenuto dalla difesa, la falsità della firma del calciatore apposta sul modulo di tesseramento per la stagione 2015- 2016 a favore della società Rivasamba, ricordato che nel giudizio sportivo le prove a discarico devono essere prodotte dal soggetto incolpato e non dall’accusa, ritenute quelle prodotte non sufficienti a scagionare il giocatore Giordano Pasquetti dall’accusa di doppio tesseramento, il Tribunale accoglie il deferimento e gli infligge la squalifica per tre giornate effettive di gara. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dalle norme.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it