CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 10/06/2016 – Procura Generale CONI/Procura Federale FIGC/ Claude Alain Di Menno Di Bucchianico/ Angelo Castrignanò/ S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 10/06/2016 – Procura Generale CONI/Procura Federale FIGC/ Claude Alain Di Menno Di Bucchianico/ Angelo Castrignanò/ S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Attilio Zimatore - Presidente Ferruccio Auletta - Relatore Oreste Michele Fasano Silvio Martuccelli Angelo Piazza – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nei giudizi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 20/2016, presentato, in data 18 maggio 2016, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, nella persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, contro il sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio; il sig. Angelo Castrignanò, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; la S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., non costituitasi in giudizio; per l’impugnazione della decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata in data 13 maggio 2016, di cui al C.U. n. 123/CFA (2015/2016), che, riuniti i relativi procedimenti, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 e, per l'effetto, ha ridotto la penalizzazione ad essa inflitta in primo grado a due punti, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, e ha ridotto l'ammenda ad € 3.000,00; ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione di inibizione allo stesso irrogata a due mesi; - al R.G. ricorsi n. 21/2016, presentato, in data 19 maggio 2016, dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., nella persona del Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Marco Squicquero, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Dario Perugini, contro il sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio; il sig. Angelo Castrignanò, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; la S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 120/CFA del 10 maggio 2016, le cui motivazioni sono state pubblicate con C.U. n. 123/CFA del 13 maggio u.s. (avente ad oggetto i procedimenti nn. 703, 841 e 842 PF 15-16, riuniti in primo grado e decisi dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con C.U. n. 71/TFN del 20 aprile 2016), che, riuniti i relativi procedimenti, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione della penalizzazione ad essa inflitta in primo grado da punti 5 a 2, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 e ha ridotto l'ammenda (da € 6.500,00) a € 3.000,00; ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Di Menno Di Bucchianico e, per l’effetto, ha ridotto la sanzione dell'inibizione allo stesso irrogata da mesi 5 e quindici giorni a mesi 2; ha accolto il ricorso proposto dal sig. Castrignanò e, per l’effetto, ha annullato la sanzione dell'inibizione per mesi 2 allo stesso irrogata in primo grado; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 1° giugno 2016: - quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 20/2016, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la ricorrente Procura Generale dello Sport presso il CONI; l’avv. Cesare Di Cintio, per il resistente, sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, per i resistenti, sig, Angelo Castrignanò e S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l.; - quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 21/2016, il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, per la ricorrente, Procura Federale FIGC, l’avv. Cesare Di Cintio, per il resistente, sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, per i resistenti, sig, Angelo Castrignanò e S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Ferruccio Auletta. Ritenuto in fatto 1. La Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, con la decisione di cui al CU n. 120 del 10 maggio 2016 ha pronunciato sui ricorsi proposti da S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e sig. Angelo Castrignanò avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 71 del 20 aprile 2016. In parziale accoglimento delle impugnazioni, la CFA ha – rispettivamente - ridotto la sanzione irrogata alla Società, determinandola nella penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella s.s. 2015/2016, ridotto la sanzione irrogata al sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico, determinandola nella inibizione per mesi 2 da scontarsi nella s.s. 2015/2016, e, infine, annullato la sanzione già inflitta al sig. A. Castrignanò. 2. Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport la Procura Generale dello Sport, con domanda, previa riforma della decisione, di «condanna» per la Società e il sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico rispettivamente alla penalizzazione di punti 4 e ammenda di € 6.500,00 nonché alla inibizione di mesi 5 e giorni 15 (ovvero altra di giustizia). 3. Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport anche il Procuratore Federale della FIGC con atto sottoscritto dagli avv.ti Marco Squicquero e Dario Perugini, quali rappresentanti dell’Ufficio ricorrente nonché procuratori speciali del Procuratore Federale, dr. Stefano Palazzi, che pure ha sottoscritto. Il Procuratore Federale domanda che, in riforma della decisione impugnata, il Collegio confermi le sanzioni applicate dal Tribunale Federale, cioè la penalizzazione di punti 5 e l’ammenda di € 6.500,00 in danno della Società, le inibizioni per mesi 5 e giorni 15 per C. A. Di Menno Di Bucchianico e per mesi 2 per A. Castrignanò. In subordine, viene domandata la conferma della decisione soltanto in relazione alla Società. 4. Oggetto delle impugnazioni sono le decisioni corrispondenti alle contestazioni disciplinari elevate: - nei confronti del sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico, legale rappresentante pro tempore della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, per aver violato gli artt. 1bis, c. 1, e 10, c. 3, CGS FIGC, in relazione all’art. 85, lett. B), par. VII, delle NOIF, avendo egli omesso di depositare presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 16 dicembre 2015 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori per i bimestri di luglio-agosto e settembre-ottobre 2015; - nei confronti della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, «per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, c. 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico»; - nei confronti del sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico, legale rappresentante pro tempore della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, per aver violato gli artt. 1bis, c. 1, e 10, c. 3, CGS FIGC, in relazione all’art. 85, lett. B), par. VII, delle NOIF, avendo egli omesso di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 16 febbraio 2016 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di novembre-dicembre 2015 al calciatore Manuel Turchi; - nei confronti del sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico, legale rappresentante pro tempore della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, e del sig. A. Castrignanò, presidente del collegio dei sindaci, per aver violato gli artt. 1bis, c. 1, e 10, c. 3, CGS FIGC, in relazione all’art. 85, lett. B), par. VII, delle NOIF, avendo depositato alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 16 febbraio 2016 una dichiarazione non veritiera attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre-dicembre 2015; - nei confronti della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, «per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, c. 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain e dal sig. Castrignanò Angelo». 5. Hanno resistito le parti intimate con memorie depositate [sollevando le eccezioni pregiudiziali di cui infra, § 1., sub a), b), c), e d)], cui ha replicato il Procuratore Federale con nuova memoria. 6. Non è ulteriormente sub iudice la sanzione della penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella corrente s.s. e dell’ammenda di € 3.000,00 già applicata alla Società, né quella della inibizione per mesi 2 pure applicata al sig. C. A. Di Menno Di Bucchianico: sanzioni riferite alle responsabilità diretta e personale per aver mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. (anche) entro il termine del 16 febbraio 2016 l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori per i bimestri di luglio-agosto e settembre-ottobre 2015. 7. I ricorsi sono stati riuniti dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport in data 20 maggio 2016 e la discussione orale è stata tenuta, con la partecipazione dei difensori delle parti intimate e dei ricorrenti, in data 1° giugno 2016. 8. All’esito dell’udienza pubblica, in camera di consiglio il Collegio ha deliberato la decisione di cui è stato pubblicato il dispositivo, previa sottoscrizione del Presidente e del Relatore. Considerato in diritto 1. Risulta necessario esaminare con anteriorità le questioni pregiudiziali agitate dalle parti sopra: a) la legittimazione alla impugnazione del Procuratore della FIGC, e le eventuali forme per il valido compimento degli atti del procedimento da parte sua; b) l’ammissibilità delle impugnazioni della Procura Generale dello Sport e del Procuratore della FIGC in ragione della «durata inferiore a novanta giorni» della sanzione decisa «nell’ambito dell’ordinamento federale»; c) la proponibilità della impugnazione del Procuratore della FIGC in ragione del previo compimento di (asseriti) «atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell[a] impugnazion[e]»; d) l’ammissibilità delle impugnazioni della Procura Generale dello Sport e del Procuratore della FIGC in ragione dei vincoli di motivo di cui all’art. 54, c. 1, CGS. aa) Le parti intimate hanno eccepito, sotto più profili (testuali e sistematici), l’incapacità del Procuratore Federale di promuovere ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. L’eccezione non è fondata. Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo che ha già legittimato il Procuratore Federale, quando titolare dell’azione disciplinare, al promovimento del giudizio previsto dal Titolo VI, CGS (cfr. Decisione n. 50 del 30 settembre 2015), e da ultimo con la Decisione n. 17 dell’11 aprile 2016, la quale - nell’escludere l’esercizio del mero potere di intervento in udienza pubblica del Procuratore Federale - ha univocamente fondato la soluzione (asimmetrica rispetto a quella virtualmente applicabile al rappresentante della Procura Generale dello Sport: art. 59, c. 2, lett. b, CGS) sulla qualità del Procuratore Federale, nella specie, di «parte soccombente nel giudizio davanti alla Corte Federale di Appello», così che il medesimo Organo «avrebbe dovuto impugnare nei termini tale decisione» (pag. 6). Pur potendosi riconoscere l’opinabilità della soluzione e la sua chiara, quanto spiegabile discontinuità, rispetto al previgente regime in cui soltanto per via arbitrale si faceva giustiziabile (in maniera definitiva) il rapporto sanzionatorio (seppur già giudizialmente) conformato in sede federale, si deve tuttavia dare conforto più meditatamente all’opzione già votata dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport. Infatti, il potere di ricorso davanti a quest’ultimo costituisce, per il Procuratore Federale, la naturale proiezione dell’attribuzione a lui fatta dall’art. 44, c. 1, CGS della titolarità dell’azione disciplinare «in via esclusiva»; vale a dire che, per l’ordinamento sovraordinato rispetto a quello della singola Federazione e cogente per il Collegio, rimane essenziale - all’interno della Federazione - la distinzione funzionale dell’esercizio dell’azione disciplinare e la sua riserva ad un Ufficio ad hoc - di cui viene «assicura[ta] l’indipendenza» e un complessivo statuto normativo di garanzia - con la sequela dell’attribuzione anche «nei giudizi di impugnazione» (art. 43, c. 1, CGS). Del resto, è noto agli studi e alla prassi che il potere di impugnazione civile può essere ascritto al campo di pertinenza dell’azione in quanto tale (es., art. 24, d.lgs. 109/2006) o a quello della mera difesa in giudizio (es., art. 15, c. 2, d.lgs. n. 5/2003, abr.), e così riuscire quale naturale proiezione della prima ovvero sola forma di manifestazione della seconda, in tale ultimo caso – dunque - senza dover avere riguardo alla previa attribuzione di qualsivoglia diritto di azione alla parte la cui sola esigenza difensiva si intende assistere col riconoscimento della capacità di impugnazione. In altre parole, l’esercizio dell’impugnazione può rispondere all’affermazione compiuta del diritto d’azione, tanto più quando esso risulti connotato da esclusività, ovvero può andare disgiunto dal potere di promuovere giudizialmente una pretesa, segnatamente quella sanzionatoria: si tratta di una divergenza funzionale di cui proprio l’ordinamento sportivo fa esperienza nell’ammettere la capacità sia del Procuratore Federale che del Procuratore Generale dello Sport, il quale non è titolare dell’azione disciplinare (e, dunque, esprime, anche attraverso altre prerogative processuali, una tensione divergente dalla pura ri-affermazione della pretesa punitiva che – invece - caratterizza l’iniziativa del Procuratore Federale), ad accedere all’«organo di giustizia di ultimo grado». Né sarebbe consentito sospendere la titolarità del potere d’azione per la fase costituita dal giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport in un sistema, qual è l’attuale, in cui è data anche l’ipotesi del «rinvio» (art. 62, CGS), e, dunque, appare stabilita una (mai sperimentata prima) circolarità tra gradi eso- ed endofederali, nel quale, in tanto, il potere d’azione può tornare a spiegarsi nel proprio naturale luogo di esercizio, in quanto la sua continuità sia rimasta intatta e in nessun momento l’azione sia divenuta adespota. L’esito interpretativo non si traduce in un’anomalia sistematica laddove si consideri - in disparte il rilievo per cui anche in altre vicende dell’ordinamento sportivo sovviene la presenza di organi singolarmente deputati, con autonoma capacità, ad esprimere attribuzioni proprie, in ultimo della Federazione di appartenenza (es. ACI-CSAI) - che sopravvive pure nel c.p.c. (art. 72, 5° c.) la previsione di un potere di impugnazione concorrente del P.M. «presso il giudice che ha pronunziato la sentenza» e altresì di quello «presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione», cioè di una istanza di riforma duplice ma convergente per oggetto, e però naturalmente caratterizzata dall’assolvimento di oneri funzionali distinti in capo ai diversi legittimati, lì – peraltro - espressione finanche del medesimo ufficio di magistratura. Non si può, allora, obiettare di eccentricità la soluzione che infine ammette sia il Procuratore Federale che la Procura Generale dello Sport ad adire questo Collegio: il primo rientra a pieno titolo tra «le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione», la seconda è destinataria di un’attribuzione tanto espressa quanto singolare (art. 54, c. 2, CGS). Il primo, in materia disciplinare, pur risultando soltanto un «ufficio» della Federazione, assorbe ed esaurisce in sé, a causa dell’esclusività dell’attribuzione, le capacità della Federazione stessa: si può dire che è, in subiecta materia, la parte senz’altro, al punto da lasciare nell’ indifferenza ogni questione, pure sollevata, con riguardo alle modalità di indirizzo degli atti del giudizio, se alla FIGC o al relativo «Ufficio del Procuratore» (art. 40 CGS): modalità che, per il carattere esclusivo dell’ esercizio delle attribuzioni in materia disciplinare, risultano fungibili e indifferenti allo scopo. Dalle premesse consegue che al Procuratore Federale vada pure riconosciuta la capacità di esercizio personale, a norma dell’art. 43, c. 1, CGS, delle relative attribuzioni anche nel presente grado di impugnazione, senza – cioè - «ministero di un difensore» (art. 58, c. 1): sarebbe, d’altro canto, incoerente sanzionare l’esercizio di un potere come esclusivo e personale, e poi mandarlo soggetto alla mediazione necessaria di un terzo. Pertanto, la sottoscrizione del ricorso da parte del Procuratore Federale e la presenza all’udienza del rappresentante dell’Ufficio realizzano forme idonee per il valido compimento degli atti del giudizio. bb) Nel presente giudizio vengono in rilievo sanzioni disciplinari anche di «durata», che, in base all’art. 54, c. 1, CGS escludono tuttavia l’ammissibilità della relativa decisione quando «inferiore a 90 giorni». Le decisioni impugnate con riferimento ai signori C.A. Di Menno Di Bucchianico e A. Castrignanò (per quest’ultimo a iniziativa del solo Procuratore Federale) non irrogano sanzioni di tale durata, il primo essendo stato sanzionato dalla CFA con l’inibizione per mesi 2 e il secondo mandato assolto dall’incolpazione (che in primo grado si era tradotta in un’altra inibizione di pari durata). Allo stato, dunque, nessuna decisione contiene una sanzione di durata sufficiente ad ammettere la relativa impugnazione presso il Collegio di Garanzia dello Sport, e tuttavia l’esito di inammissibilità riguarda soltanto il mezzo esperito contro il sig. A. Castrignanò. Invero, la previsione normativa che esclude l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport non contiene quale riferimento obbligato per la verifica di ammissibilità la sola decisione contro la quale è dato ricorso; cioè: non è quest’ultima la sede esclusiva per la verifica della durata minima della sanzione per la quale si intende promuovere il giudizio. Piuttosto, appare evidente come l’ordinamento sportivo intenda consentire il controllo di ultimo grado le volte che, comunque, «nell’ambito dell’ordinamento federale» sia stato registrato l’evento di una «decision[e] che ha comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata [pari o superiore] a novanta giorni». Si vuol dire che, prescindendo dalla legittimità o meno della irrogazione di una certa specie sanzionatoria (com’è consuetudine interpretativa di analoghe norme limitative: es., art. 593, c. 3, c.p.p.), è il fatto della irrogazione della sanzione pari o superiore a novanta giorni che può abilitare al controllo di ultimo grado: il fatto, si ribadisce, e non la semplice questione relativa alla irrogabilità di una sanzione di durata sufficiente a legittimare anche il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport siccome, diversamente interpretando la norma, si finirebbe per rimettere al libito della parte requirente il regime di impugnabilità della decisione. Tale regime, invece, rimane oggettivamente delineato, sempre che l’evento discriminante dell’intervenuta irrogazione della sanzione pari o superiore a novanta giorni si sia avverato «nell’ambito dell’ordinamento federale», sicché ogni corrispondente questione possa insorgere non in ragione di una pretesa (resistita e insoddisfatta), ma di una reale decisione (legittima o meno che sia) di un organo di giustizia. Così opinando, deve allora escludersi che l’impugnazione rivolta dalla Procura della FIGC contro la decisione relativa a A. Castrignanò (il cui contenuto assolutorio di per sé non sarebbe dirimente) possa considerarsi ammissibile dal momento che nel corso dell’iter di giustizia federale mai si è avverato, diversamente dalla vicenda concernente l’incolpato C.A. Di Menno Di Bucchianico, l’evento della irrogazione di una sanzione in suo danno di durata pari o superiore a novanta giorni. Non vale, poi, in favore delle ragioni di ammissibilità l’aver sostenuto, come ha pure fatto nella discussione orale il Procuratore Federale, che il regime dell’impugnazione può in concreto dipendere dalla intima connessione della fattispecie sub iudice con altra, per la quale la irrogazione legittimante il ricorso sia intervenuta, come sarebbe nell’ipotesi propria del concorso o della cooperazione nell’illecito, nella specie riferibile pure al legale rappresentante della Società (C. A. Di Menno Di Bucchianico). Nell’occasione che occupa, non soltanto non si verte in alcuna ipotesi di illecito unico plurisoggettivo, ma è la natura personale dell’incolpazione, derivata dalla conduzione di un mandato individuale (di presidente del collegio sindacale), a postulare, con la caratteristica proprietà dell’illecito, un esclusivo statuto sostanziale e processuale, non dipendente anche da altre e accidentali condotte, sanzionabili o meno, di terzi. cc) E’ stata pure sollevata la questione dell’intervenuta preclusione del potere di impugnazione del Procuratore Federale nella parte in cui questo è stato svolto nei confronti di C.A. Di Menno Di Bucchianico avverso la decisione assolutoria della CFA relativa all’illecito consumatosi alla data del 16 dicembre 2015; e tanto per via del compimento da parte del medesimo Ufficio requirente di atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione medesima, specificamente consistenti nella sequenza procedimentale chiusa dalla comunicazione di conclusione delle indagini prot. n. 13150/1187pf 15-16/SP/blp, intervenuta in data 16 maggio u.s., anteriormente dunque alla proposizione del mezzo di impugnazione (successivamente alla cui proposizione è seguito anche l’atto c.d. di deferimento). Si tratta del procedimento condotto nei confronti del sig. Luca Leone verso il quale l’Ufficio requirente ha quindi manifestato la pretesa di punizione per gli stessi fatti, già rivolta contro C. A. Di Menno Di Bucchianico e tuttavia senza successo stante la decisione assolutoria di quest’ultimo, poi impugnata. Sostiene ora la difesa dell’intimato che, dato il carattere alternativo (aut aut) della legittimazione passiva alla sanzione per essere o l’uno o l’altro - e non mai entrambi - il titolare della posizione di garanzia cui andava riferita l’omissione sanzionabile, l’avere manifestato ex novo la pretesa sanzionatoria contro il sig. Luca Leone sull’assunto della sua responsabilità implica, da parte del Procuratore Federale, acquiescenza alla decisione federale che aveva già eliminata quella del sig. C. A. Di Menno Di Bucchianico, così escludendo la proponibilità dell’impugnazione in base al principio dell’art. 329, 1° c., c.p.c., applicabile qui in virtù del rinvio «ai principi e alle norme generali del processo civile» operato dall’art. 2, c. 6, CGS. L’assunto non merita di essere condiviso. L’acquiescenza, quale fenomeno preclusivo del potere processuale e attuativo del generale dovere di coerenza della parte nel processo, non può, quando configurata in forme diverse da quelle espresse, che riuscire connotata da rigorosa univocità finalistica e logica inerenza alla condotta che si vuole significativamente incompatibile con altra. Sennonché, ciò sembra da escludere quando la pretesa infrazione al divieto di venire contra factum proprium si venga realizzando, come nel caso che occupa, mediante condotta rivolta, in separato procedimento e nei confronti di una parte diversa: il che lascia ammettere, in linea di principio, la compatibilità logica delle due azioni le quali, ispirate da ragioni esclusivamente pertinenti a ciascun procedimento e a ciascuna parte (a cominciare da quelle di impedire le cause estintive del potere sanzionatorio nel tempo), per il solo risultato finale (da nessuna di quelle azioni ancora attinto) finirebbero per essere reciprocamente escludenti. In breve, l’avere manifestato la pretesa giudiziale di (far) sanzionare il sig. L. Leone rimane(va) logicamente compatibile con la ulteriore manifestazione giudiziale della pretesa di (far) sanzionare il sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico pur quando la natura dell’incolpazione non possa che (far) eleggere un unico autore, e tanto in considerazione delle determinazioni appropriate al singolo procedimento e alla cura del superiore interesse affidato al Procuratore Federale, il quale per un determinato illecito ha convenientemente ritenuto di realizzare, peraltro diacronicamente, distinte iniziative idonee a indurre l’effettiva sanzionabilità del (pur unico) responsabile. Né, in conseguenza della duplicazione dei procedimenti sanzionatori, sovviene l’inconveniente del rischio di bis in idem in danno della Società, evidentemente responsabile per l’illecito ascrivibile soltanto a colui che abbia (o avesse) il potere di impegnare la stessa al tempo della sua materiale consumazione. Ciò a maggior ragione considerando che il titolo dell’incolpazione alla persona fisica appare, sin dalla contestazione (dove il deferimento della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl «a titolo di responsabilità diretta» avviene esclusivamente «per il comportamento posto in essere dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico»), puntualmente enunciato come pregiudicante rispetto a quello riferito alla persona giuridica, la quale ultima può risultare afflitta una sola volta per l’accertata omissione del titolare della posizione organica sul quale grava(va) l’obbligo personale dell’azione, e non già a prescindere da ogni positivo accertamento al riguardo. Escluso l’effetto di acquiescenza, naturalmente la condotta tenuta dal Procuratore Federale nei confronti del legittimato alternativo può rimanere esposta ad altri effetti al sindacato giudiziale. dd) Infine, sotto diversi profili, le parti intimate contestano l’ammissibilità dei ricorsi della Procura Generale dello Sport e del Procuratore della FIGC per il loro modo di essere, asseritamente violativo della tipicità dei motivi di ricorso a norma dell’art. 54, c. 1, CGS e del divieto di riesame nel merito della controversia. Il Collegio ritiene che la prospettazione dei vizi della decisione, nella pur diversa misura assicurata dai ricorsi coi quali l’impugnazione è stata hinc et inde proposta, risulti sufficientemente rispettosa - di là dei profili di fondatezza delle censure avanzate e della tecnica redazionale impiegata dal Procuratore Federale, che talora opera il cumulo indebito di denunce eterogenee così causando l’inammissibilità dello specifico mezzo in tal modo costruito - della modalità di devoluzione delle questioni che il tipo di decisione da emanare qui postula; insomma, al Collegio rimane consentito dare risposta nel merito di alcuni dei motivi e, così, definitivamente immunizzare dalle sollevate censure la decisione impugnata. 2. Con l’unico motivo di ricorso della Procura Generale dello Sport viene denunciato l’errore di giudizio consistente nell’avere la CFA ritenuto che il sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico, pro tempore inibito, non potesse alla data del 16 dicembre 2015 attestare l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, così violando l’art. 85, lett. b), par. VII, NOIF. A seguire l’interpretazione fatta propria dalla Corte Federale di Appello - secondo la Procura ricorrente - della inibizione verrebbero travisati gli effetti fino a farne «discende[re] un effetto di rimozione del soggetto inibito» dalla carica di legale rappresentante. Infatti, nella specie si sarebbe trattato di atti rilevanti in ultimo per la Società (la gestione dei rapporti obbligatori di questa) e pertanto necessitanti della capacità gestoria sulla quale la sanzione inibitoria, interna com’è all’ambito federale, non potrebbe spiegare alcuna incidenza. Il motivo non può essere condiviso. Un ordinamento giuridico, quale che ne sia la collocazione o l’origine, non può definirsi tale senza rispondere al principio di coerenza, che impedisce di simultaneamente esigere e vietare un medesimo comportamento ai suoi appartenenti: segnatamente, l’ordinamento della FIGC non può porre a carico degli associati che risultino inibiti a «svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società», come testualmente recita l’art. 19, c. 8, CGS, e al contempo pretendere che il soggetto inibito durante il «periodo in cui la sanzione è eseguita» sia, però, obbligato a «depositare presso la CO.VI.SO.C. […] la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati». Con ogni evidenza, il dovere dell’attestazione, impegnativo verso soggetti dell’ordinamento federale, non sostanzia una mera «attività amministrativa nell’ambito dell[a] propri[a] società». Né varrebbe discriminare, all’interno della complessiva attività prescritta dalle NOIF, un obbligo sostantivo e principale e un dovere meramente procedurale e ancillare, distinguendo - sul primo versante - la capacità estintiva dei crediti dei tesserati dalla capacità - sul secondo - di sola documentazione degli adempimenti anteriori; infatti, basterebbe considerare l’ipotesi del pagamento del terzo per conto della Società obbligata, per tornare a dare rilievo essenziale proprio alla successiva attestazione ai soggetti federali, rivelando il bisogno che l’atto in questione risulti efficacemente impegnativo della potestà rappresentativa dell’ente verso la FIGC, ciò su cui indubbiamente va a incidere la sanzione inibitoria. Pertanto, ancorché il dovere di attestazione periodica ai sensi dell’art. 85, b),VII, NOIF possa convenirsi che incomba sulla Società, la S.S. Virtus Lanciano 1924 srl è stata chiamata a rispondere della corrispondente omissione esclusivamente «per il comportamento posto in essere dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico», mentre il comportamento da lui esigibile giammai avrebbe potuto sostanziare l’illecito pregiudiziale di cui agli artt. 1 bis, c. 1, e 10, c. 3, CGS. Consegue, da tanto, che il ricorso della Procura Generale dello Sport, inteso al ripristino della sanzione nei confronti del legale rappresentante (già alla data del 16/12/2015) e, in parte, della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl per responsabilità diretta, dev’essere rigettato. 3. Con i primi quattro motivi di ricorso, il Procuratore Federale denuncia «violazione ed erronea applicazione della normativa federale» quanto alla decisione della CFA (ancora) nella parte in cui ha ritenuto che il sig. C.A. Di Menno Di Bucchianico, pro tempore inibito, non potesse alla data del 16 dicembre 2015 attestare l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl, e per l’effetto, non ne ha «fa[tto] derivare la responsabilità diretta societaria». 3.1. In particolare, col primo motivo si indica il combinato disposto di cui agli artt. 85, NOIF e 10, c. 3, CGS come oggetto di malgoverno della CFA, ma al contempo vi si sovrappone la «illogicità della decisione» e, in ultimo, si lamenta l’ «ome[ssa] pronuncia su una contestazione espressa»: il carattere eterogeneo e, sotto alcuni profili antitetico, dell’errore prospettato ne rende inaccessibile l’esame al fondo, poiché non rimane chiarito se il giudizio, asseritamente scorretto o semplicemente invalido, risulti tale in funzione della errata soluzione di una quaestio facti (aver malamente «ritenuto che la contestazione disciplinare perseguisse unicamente la mancata attestazione dei pagamenti e non l’inadempimento dell’obbligo sostanziale principale») ovvero, sulla premessa della sua esattezza, di una quaestio iuris (i.e., non aver realizzato l’eguale «natura giuridica» dell’attività c.d. principale rispetto a quella pretesamente accessoria). Peraltro, i profili emergenti da quest’ultimo versante paiono comunque incontrare le superiori obiezioni, quelle già esposte – cioè - per confutare la denuncia della Procura Generale dello Sport. 3.2. Senz’altro, per rinvio a quanto deciso con riferimento al ricorso di quest’ultima, può essere esaminato (e rigettato) anche il secondo motivo, dove si assume quale oggetto dell’errore l’applicazione degli artt. 22, c. 8, e 19, c. 1 e 8, CGS: al Collegio spetta di ribadire al riguardo che, se è vero quanto riferisce lo stesso Procuratore ricorrente - e cioè che «la sanzione [vale] in tutti gli ambiti ove l’attività rappresentativa svolta dal soggetto in nome e per conto della società abbia una rilevanza esterna» -, allora non rimane(va) certo esigibile dall’inibito il compimento dell’attestazione dedotta in contestazione, la quale richiede(va) indefettibilmente la spendita di poteri impegnativi verso terzi appartenenti all’ordinamento federale. Del resto, se - come sostiene il Procuratore Federale - l’omissione è riferibile alla Società in quanto tale, il comportamento impeditivo della consumazione dell’illecito non può che venir in essere che a opera di soggetto che sia capace di impegnare l’ente e riferirvi pure gli effetti degli atti personalmente compiuti. 3.3. Col terzo motivo di ricorso, si denuncia «violazione ed erronea applicazione della normativa federale» sub specie degli «adempimenti di cui agli artt. 10, comma 3, del C.G.S. e 85, delle N.O.I.F.», ivi sostenendosi che «la società deve rispondere di tale violazione […], anche a prescindere dalla valutazione in ordine all’imputabilità di tale violazione al proprio Legale Rappresentante». Il mezzo non è condivisibile: già il principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto nella decisione di per sé non avrebbe potuto portare all’accertamento della responsabilità diretta della Società «per il comportamento posto in essere dal sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico», se l’esigibilità di ogni condotta alternativa lecita da parte di questo doveva comunque rimanere esclusa. Non soltanto: dato che «Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali», il carattere pregiudiziale dell’accertamento dell’operato di colui che specificamente rappresentasse la S.S. Virtus Lanciano 1924 srl per la singola questione non può che determinare, all’esito del presente giudizio, in cui detto accertamento è risultato negativo, la conseguenza dell’assoluzione della Società da ogni responsabilità diretta (tolta pure la questione relativa all’ingresso della contraria domanda proposta qui «in via subordinata» sulla nuova premessa della «non perseguibilità della persona fisica Claude Alain Di Menno Di Bucchianico»). La tesi ultima del Procuratore ricorrente, secondo cui l’incolpazione potrebbe, ai fini della responsabilità diretta della Società, elevarsi finanche in incertam personam tradisce, per un verso, la mancata distinzione del titolo diretto della responsabilità rispetto ad alcune forme caratteristiche del distinto titolo oggettivo, nonché oblitera l’esigenza che la conduzione dell’accertamento in parola avvenga pur sempre nel contraddittorio delle giuste parti, Società e legittimo rappresentante: ciò che nella fattispecie non è dato. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso del Procuratore Federale cumula la denuncia di pretesi errores in judicando e di «illogicità della motivazione», in realtà per provocare un rinnovato «esame della procura speciale» conferita al sig. L. Leone, per escludere, così, che «al soggetto delegato dall’Amministratore Unico non è[ra] stato conferito il potere di svolgere l’attività amministrativa relativa al pagamento degli stipendi e delle ritenute ai tesserati del Lanciano». Il mezzo, di là del suo orientamento finalistico, inteso alla rinnovata qualificazione di un documento, ma senza l’offerta di alcuno dei parametri normativi violati dal giudice a quo ovvero prescrittivi di un diverso esito della quaestio voluntatis posta dall’atto, è inammissibile perché difetta di decisività: anche ipotizzando che altri, il sig. L. Leone, non fosse qualificato a spendere poteri rappresentativi verso terzi (ché, in ogni caso, soltanto di questi occorrerebbe trattare e non già dell’attività interna alla Società), tale dato rimarrebbe comunque non rilevante sopra la diversa e dirimente questione dell’inesigibilità della loro spendita diretta da parte di C.A. Di Menno Di Bucchianico alla data del 16 dicembre 2015. 3.5. Con il quinto motivo, le denunce sommate tra di loro sono di «violazione, erronea e falsa applicazione della norma di cui all’art. 85 delle N.O.I.F.», poi di «omessa o insufficiente motivazione» e, infine, di «violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato». Anche volendo districare i diversi e non sempre compatibili profili di denuncia, che indebitamente coniugano ingiustizia e invalidità, nonché questioni di fatto e di diritto, non è consentito secernere punti di fondatezza della censura, peraltro limitata alla proposizione nei confronti del solo C.A. Di Menno Di Bucchianico, per essere stata pregiudizialmente esclusa l’ammissibilità dell’impugnazione rivolta contro il sig. A. Castrignanò in relazione al capo della decisione che qui viene in rilievo, e cioè quello relativo al difetto di attestazione dei pagamenti intervenuti a favore del calciatore M. Turchi entro il termine del 16 febbraio 2016 e, di contro, aver depositato in questa stessa data «una dichiarazione non veritiera attestante il versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati». Premesso che la struttura della denuncia replica la stessa dissociazione tra adempimento formale della comunicazione e presupposti sostanziali del rapporto oggetto della comunicazione, che proprio il ricorrente imputa alla decisione impugnata, relativamente ai fatti di cui ai precedenti motivi di ricorso, elemento dirimente ad avviso del Collegio è l’esistenza alla data de qua di crediti del calciatore M. Turchi per le sue prestazioni di novembre e dicembre 2015; sennonché tali crediti devono ritenersi insussistenti, allo stato degli atti, poiché da «verbale di accordo in sede sindacale», immediatamente efficace ex art. 2113 c.c. tanto da andar soggetto a impugnazione in un termine di decadenza, il corrispondente debito della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl risulta legittimamente rimesso dal creditore, così determinando che l’unica comunicazione fatta dalla Società alla CO.VI.SO.C. in data 16 febbraio 2016 risultasse sufficiente e veritiera. In base al sistema di diritto civile, il terzo che sia interessato alla prova del carattere simulato della altrui rimessione del debito ha libertà di prova, diversamente dalla parte del rapporto obbligatorio la quale rimane soggetta al vincolo documentale (artt. 1417, 2726 c.c.): consegue da ciò che era onere del Procuratore Federale dare prova della simulata remissione, non bastando addensare al riguardo sospetti né offrire pur ragionevoli dubbi in ordine alla verisimiglianza della volontà remittente nelle circostanze date; circostanza della cui efficacia liberatoria del debito della Società non può invece nutrirsi dubbio, in questa sede, poiché la decisione della CFA contiene motivazione specifica, analitica e complessivamente sufficiente (pagg. 10 ss.), donde rimane «conferma[ta] la veridicità della rinuncia e la data della sua effettiva sottoscrizione». Se dunque, per il giudice di merito non è raggiunta la prova del cui onere era gravato il Procuratore Federale, vi è che l’attestazione realizzata in data 16 febbraio 2016 dissolve uno actu entrambe le contestazioni rivolte al Legale rappresentante della Società ed esclude, con la responsabilità di lui, anche la responsabilità diretta della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl. 4. Le spese di ciascuna delle parti in causa rimangono compensate per l’intero: la novità di alcune delle questioni prospettate e il grado di opinabilità delle rispettive soluzioni nonché la distribuzione della soccombenza (almeno quando misurata, come si deve nel peculiare grado di giudizio di cui trattasi, sulle singole questioni e non già le sole domande di merito), impongono di non far seguire altro criterio in relazione alle spese che non sia quello secondo cui esse rimangono definitivamente a carico della parte che l’abbia anticipate. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Dichiara inammissibile il ricorso della Procura Federale FIGC contro il sig. Angelo Castrignanò. Rigetta i ricorsi della Procura Generale dello Sport e della Procura Federale FIGC contro il sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e la S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l.. Dichiara compensate per intero tra tutte le parti le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1° giugno 2016. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Ferruccio Auletta Depositato in Roma in data 10 giugno 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it