F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CFA del 16 Giugno 2016 e su www.figc.it

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CFA del 16 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. TROTTA IVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 8705/515 pf 15-16 SS/us del 24.2.2016 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 258 del 2.5.2016) Con atto del 18.5.2016, il sig. Ivano Trotta preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. n. 258 del 2.5.2016 del predetto Settore Tecnico e notificata in data 16.5.2016) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., per avere, durante la Gara del Campionato di Promozione Regionale del Lazio APD Palocco/SSD Atletico Ladispoli, disputata in data 1.11.2015, offeso la reputazione dell’arbitro, sig. Ruben Celani, era stata irrogata la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). Prima della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la Società reclamante faceva pervenire, in data 20.5.2016, i motivi di reclamo, rinunciando, con successiva mail del 23.5.2016, alla trasmissione degli atti in precedenza richiesti. Il reclamo è fondato. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito, in via preliminare e in rito, la carenza di giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C., alla luce della competenza esclusiva, ex art. 29, comma 2, C.G.S., del Giudice Sportivo, essendosi il fatto verificato durante lo svolgimento della gara ed essendo stato refertato dal Direttore di Gara. Al proposito, questa Corte, in accoglimento della eccezione preliminare sollevata in ordine alla carenza di competenza cognitiva della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C, osserva che la condotta posta in essere dall’allenatore, sig. Ivano Trotta, si è verificata durante lo svolgimento della gara ed è stata rilevata dal Direttore di Gara che ne ha fatto espressa menzione nel proprio referto. Orbene, nel caso di specie, in adesione dell’orientamento degli Organi di Giustizia Federale (cfr. CC.UU. n. 62/TFN del 22.3.2016, n. 69/CGF del 9.1.2013, n. 55/CDN del 16.1.2012, n. 66/CDN e n. 67/CDN 2008/2009), sussiste il potere esclusivo del Giudice Sportivo, ex art. 29, comma 2, C.G.S., di decidere in prima istanza, con conseguente carenza in capo a qualsiasi altro Organo, in quanto sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito di una gara di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali o le segnalazioni e prove ex art. 35 C.G.S., che gli pervengono. Si verte, pertanto, in tema di competenza per materia, esclusiva e inderogabile attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto F.I.G.C. e, di conseguenza, dal C.G.S.. Per questi motivi la C.F.A., dichiara l’incompetenza della Commissione Disciplinare di primo grado, per esser competente il Giudice Sportivo, cui rimette gli atti. Per l’effetto, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Trotta Ivano, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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