F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016 (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA PIRO (tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di calciatore con la Società SSD Grumellese), Società USD GRUMELLESE – (nota n. 10475/701 pf15-16 MS/vdb del 31.3.2016). Il deferimento

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016 (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA PIRO (tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di calciatore con la Società SSD Grumellese), Società USD GRUMELLESE - (nota n. 10475/701 pf15-16 MS/vdb del 31.3.2016). Il deferimento La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 31 marzo 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: Gianluca Piro e la Società USD Grumellese, per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere, calciatore tesserato della Società USD Grumellese, postato messaggi sul proprio profilo personale Facebook, recanti le frasi “da tempo ridotti agli stracci – Digos e Questura branco di pagliacci”, scritta riprodotta su striscione della curva dell’Atalanta la cui foto era utilizzata dal Piro quale immagine di profilo, “che schifo la Digos”, postato in data 7.10.2015, “diffidiamo da chi ci diffida”, postato il 15.10.2015, i cui caratteri erano impressi su drappi della Società Atalanta e per avere condiviso sul medesimo profilo il messaggio postato da altro utente, recante la scritta “No alla tessera del tifoso”; la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS. Il patteggiamento Alla riunione odierna, la Procura Federale e il Sig. Gianluca Piro hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianluca Piro ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianluca Piro, sanzione della squalifica di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Svolgimento del procedimento La Società inviava in data 13 maggio u.s. breve memoria difensiva nella quale riteneva non sussistente alcuna responsabilità della medesima, stante l’impossibilità di dover rispondere del comportamento di tutti i propri tesserati in ambito privato e domestico, ed essendosi comunque dissociata da tali comportamenti del proprio tesserato con pubblica intervista rilasciata del Presidente del sodalizio. Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione per la USD Grumellese dell’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00). Nessuno è comparso per la Società deferita. Motivi della decisione Il deferimento merita accoglimento. Per quanto riguarda il calciatore non vi sono dubbi sul carattere offensivo e di scherno dei messaggi postati sul proprio profilo Facebook; peraltro lo stesso Piro non ha negato di essere autore di tali messaggi ammettendo la violazione ascritta pur adducendo il fatto di non avere pensato alle conseguenze di tale comportamento consistente comunque nella mera pubblicazione di scritte e foto riconducibili alla tifoseria bergamasca. In ogni caso il comportamento del tesserato in sede istruttoria, come riconosciuto dalla stessa Procura federale, merita l’applicazione di attenuanti nella sanzione da comminare. Per quanto riguarda, invece, la Società va detto che, pur nella certezza che la responsabilità oggettiva rappresenta principio insuperabile dell’Ordinamento sportivo, il comportamento della medesima evidenziato nello scritto difensivo induce ad applicare sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) per Gianluca Piro. Infligge alla Società USD Grumellese: l’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).
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