F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016 (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MOLINO (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo), Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO – (nota n. 11858/13 pf15-16 AM/ma del 27.4.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/TFN del 13 Giugno 2016 (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MOLINO (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo), Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO - (nota n. 11858/13 pf15-16 AM/ma del 27.4.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 27 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Molino, all’epoca dei fatti tesserato per la Società sportiva ASD Montalto Uffugo in qualità di Direttore Sportivo, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 7 comma 1 e dell’art. 1 comma 3 del CGS, e la stessa Società, per responsabilità̀ oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS; rilevato che il deferito Signor Francesco Molino ha violato l’art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 7 comma 1 per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara del campionato di serie D Leonfortese – Montalto Uffugo da disputarsi in data 11/1/2015 invitando, prima della disputa della suddetta partita, il Signor Ugo Maglione a contattare il Signor Vincenzo Pentimone, calciatore della Leonfortese ed ex compagno di squadra del Maglione al Real Metapontino, per offrire la somma di 5.000,00 (cinquemila/00) euro, sia al Pentimone che al calciatore Maiko Candiano, che si trovava con il Pentimone al momento della telefonata, se essi si fossero resi disponibili ad alterare il risultato della gara da disputarsi la domenica successiva; altresì per la violazione dell’art. 1 comma 3 del CGS per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato. rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Francesco Molino della sanzione dell’inibizione per anni 3 e dell’ammenda di euro 5.000,00 e alla Società ASD Montalto Uffugo della sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò̀ rinunciando, anche a dimostrare una diversa realtà̀;rilevato che dalle prove prodotte dalla Procura Federale, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio la piena responsabilità del Signor Francesco Molino per i fatti a lui indicati e contestati nel deferimento; ritenuto che alla responsabilità̀ del Direttore Sportivo della Società ASD Montalto Uffugo, cui è imputabile la violazione, consegue quella oggettiva della Società ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS; viste le richieste della Procura Federale; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare infligge al Signor Francesco Molino la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre) e alla Società ASD Montalto Uffugo la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille).
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