F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/TFN del 14 Giugno 2016 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE BIZZOZERO (all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ed attualmente dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl), LUIGI CAPPELLETTI (iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della FIGC), PAOLO CESANA (Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl sino al 08/08/2014), IVAN CORTI (Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl dalla stagione sportiva 2014/2015), Società CALCIO LECCO 1912 Srl – (nota n. 10125/332 pf15- 16/MS/vdb del 24.03.2016). Il deferimento

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/TFN del 14 Giugno 2016 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE BIZZOZERO (all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ed attualmente dirigente della Società Calcio Lecco 1912 Srl), LUIGI CAPPELLETTI (iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della FIGC), PAOLO CESANA (Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl sino al 08/08/2014), IVAN CORTI (Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl dalla stagione sportiva 2014/2015), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 10125/332 pf15- 16/MS/vdb del 24.03.2016). Il deferimento Con provvedimento del 24.03.2016, il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Daniele Bizzozero, all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna compagine societaria e attualmente tesserato, in qualità di Dirigente, presso la Società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, nonché della ulteriore violazione ex art. 37, comma 1, NOIF, il Sig. Luigi Cappelletti, per rispondere delle violazioni disciplinari ex art. 1 bis, comma 1 in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF e all’art. 6, comma 1, Regolamento Elenco Speciale dei Direttori Sportivi FIGC, il Sig. Paolo Cesana, Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl in carica sino al 08.08.2014, per rispondere della violazione ex art 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF, il Sig. Ivan Corti, Amministratore Unico della Società Calcio Lecco 1912 Srl in carica nel corso della stagione sportiva 2014/2015, per rispondere della violazione ex art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF e all’art. 6, comma 1, Regolamento Elenco Speciale dei Direttori Sportivi FIGC, nonché, in via diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, la Società Calcio Lecco 1912 Srl, in ordine alle condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte ai suindicati soggetti deferiti. Il deferimento trae origine dalla trasmissione alla Procura Federale, da parte del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, degli atti relativi alla controversia di natura economica che aveva coinvolto la Società Calcio Lecco 1912 Srl e un suo ex tesserato (allenatore), Sig. Fiorenzo Roncari. Nello specifico, è emerso che a seguito del provvedimento assunto dal competente Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti (CU n. 6 stagione sportiva 2013/2014), la Società deferita non aveva provveduto a corrispondere la somma residuale, pari a € 10.500,00, di cui era ancora creditore il suo ex allenatore, Sig. Fiorenzo Roncari, Infatti, detto pagamento, cui seguiva il rilascio di quietanza liberatoria del beneficiario, veniva effettuato mediante consegna, da parte del Sig. Daniele Bizzozero, di n. 2 (due) assegni postdatati, tratti sul conto corrente di un soggetto terzo (e non su quello riferibile alla Società Calcio Lecco 1912 Srl), di importo pari a € 5.000,00 ciascuno, che il Sig. Fiorenzo Roncari riceveva materialmente, in data 29.07.2014, presso l’impianto sportivo della Società Pro Sesto, alla presenza (anche) del Sig. Luigi Cappelletti, salvo successivamente constatare che i predetti titoli di credito risultavano privi di provvista e quindi insoluti. Di qui l’odierno procedimento disciplinare promosso oltre che nei confronti dei Sigg. Daniele Bizzozero e Luigi Cappelletti, anche dei Sigg. Paolo Cesana e Ivan Corti, nelle loro qualità di Amministratori Unici della Società Calcio Lecco 1912 Srl, in relazione ai comportamenti disciplinarmente rilevanti ai medesimi ascritti, e per essi anche alla compagine societaria di appartenenza all’epoca dei fatti. Il dibattimento Nei termini assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive il Sig. Daniele Bizzozero, il Sig. Ivan Corti e la Società Calcio Lecco 1912 Srl. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Bevivino, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - 2 (due) anni di inibizione a carico del Sig. Daniele Bizzozero; - 1 (uno) anno di inibizione a carico della Sig. Luigi Cappelletti; - 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Paolo Cesana; - 10 (dieci) mesi di inibizione a carico del Sig. Ivan Corti; - € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda a carico del Calcio Lecco 1912 Srl. È altresì comparso il difensore di fiducia dei Sigg. Daniele Bizzozero e Ivan Corti, nonché della Società Calcio Lecco 1911 Srl. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti all’odierno procedimento disciplinare, in primis del Sig. Daniele Bizzozero. Questi, all’epoca dei fatti, soggetto formalmente del tutto estraneo alla Società deferita, in assenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o di tesseramento con la medesima, ha ammesso, in sede di audizione personale, la sua notorietà, nell’ambiente del calcio lecchese, quale “patron” della Società Calcio Lecco 1912 Srl. È dunque proprio in tale veste che il deferito, ha inequivocabilmente agito, nell’interesse della predetta Società, di fatto rappresentandola, e provvedendo, in nome e per suo conto, al pagamento, in favore del Sig. Fiorenzo Roncari, delle spettanze economiche ancora dovute mediante la consegna di n. 2 (due) assegni postdatati, tratti su un conto corrente riferibile a un soggetto terzo rivelatisi, in un secondo momento, “scoperti”. Il Sig. Daniele Bizzozero ha chiaramente tenuto un comportamento funzionale rispetto all’obbligo di pagamento incombente sulla Società Calcio Lecco 1912 Srl, tanto da aver ottenuto, in modo certamente anomalo, anche il rilascio di quietanza liberatoria da parte del Sig. Fiorenzo Roncari; di conseguenza, non colgono affatto nel segno le argomentazioni difensive formulate dal medesimo deferito. Esse tendono ad escludere e in ogni caso a minimizzare il disvalore sotteso alla descritta condotta, il quale, a tutto voler concedere, sebbene si possa ritenere che non sia stato sintomatico dello svolgimento di “attività all’interno” della Società Calcio Lecco 1912 Srl, tuttavia, per quanto in precedenza osservato, lo è certamente stato in relazione ad una attività svolta “nell’interesse” della stessa. Per ormai consolidato principio giurisprudenziale, fra le attività svolte “nell’interesse” di una Società”, quindi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, non sono contemplate esclusivamente quelle svolte da coloro che operano “all’interno” (o alle dipendenze) di una Società, ma anche quelle poste in essere da parte di chi opera, appunto, “nell’interesse” della stessa sic et simpliciter. Il Legislatore sportivo ha inteso estendere l’area e il novero dei soggetti tenuti a uniformarsi alle regole di condotta di cui deve rispondere anche la Società a titolo oggettivo, al di là del ristretto ambito dei dipendenti o comunque dei soggetti che operano al suo interno; e ciò, proprio al fine di evitare che una determinata Società possa restare impunita qualora l’illecito venga commesso da soggetti “esterni”, ma comunque operanti nel suo interesse, nell’intento di garantire i valori di lealtà, correttezza e probità sportiva (si veda TNAS Lodo Reggina Calcio / FIGC del 10/12/2012 e del 18/01/2013). In aggiunta, la violazione disciplinare contestata al Sig. Daniele Bizzozero ex art. 1 bis, comma 1, CGS, è del tutto evidente ove si consideri che questi, ai fini del pagamento dell’ex allenatore della Società deferita, come già osservato, ha utilizzato n. 2 (due) assegni postdatati, tratti sul conto corrente di un soggetto terzo e privi di provvista, ottenendo indebitamente il rilascio di quietanza liberatoria, preservando la Società Calcio Lecco 1912 Srl da eventuali futuri addebiti disciplinari discendenti dalla violazione dell’obbligo sulla medesima incombente nei riguardi del suo ex tesserato. Ora, il Sig. Daniele Bizzozero, nei propri scritti difensivi, assume la irrilevanza disciplinare del suo comportamento, avendo inteso procedere alla consegna dei titoli di credito di cui trattasi “per rispettare e conformarsi alla norma che impone di ottemperare ad un lodo arbitrale entro 30 (trenta) giorni dall’emissione dello stesso”. Ebbene la contraddizione in cui incorre il Sig. Daniele Bizzozero è evidente, sotto un duplice profilo; da un lato, infatti, si rileva che se il fine perseguito era quello in precedenza rappresentato in atti, allora di certo egli ha agito “nell’interesse” della Società Calcio Lecco 1912 Srl, risultando pertanto punibile ex art. 1 bis, comma 5, CGS, dall’altro, è altrettanto pacifico che, sempre in relazione al predetto scopo, il deferito medesimo, in primo luogo non avrebbe utilizzato assegni, tratti sul conto corrente di un soggetto terzo, ma, se mai, su quello riferibile alla Società deferita, in secondo luogo si sarebbe accertato che i predetti titoli di credito avessero adeguata “copertura finanziaria”. Al pari di quello individuato in capo al Sig. Daniele Bizzozero, si manifesta disciplinarmente rilevante anche il comportamento tenuto dal Sig. Luigi Cappelletti, il quale, in sede di audizione personale, ha pacificamente ammesso di collaborare per la Società Calcio Lecco 1912 Srl, senza averne legittimamente titolo, in qualità di Direttore Sportivo e di Responsabile del settore giovanile a far data dalla stagione sportiva 2014/2015, come peraltro anche confermato dal Sig. Daniele Bizzozero, dal Sig. Fiorenzo Roncari e dal Sig. Ivan Corti. Non possono andare esenti da responsabilità nemmeno il Sig. Paolo Cesana e il Sig. Ivan Corti, nei cui riguardi, alla luce delle dichiarazioni personalmente rese in sede di audizione, risultano ampiamente provati gli addebiti disciplinari oggetto di contestazione. In definitiva, i comportamenti contestati con l’atto di deferimento integrano gli estremi delle violazioni disciplinari ascritte a tutti i soggetti deferiti, nonché alle Società Calcio Lecco 1912 Srl, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, e in via oggettiva ex art 4, comma 2, CGS. Alla luce di quanto la disciplina regolamentare espressamente prescrive, e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Daniele Bizzozero la sanzione dell’inibizione per 1 (uno) anno, a carico del Sig. Luigi Cappelletti la sanzione dell’inibizione per 6 (sei) mesi, a carico del Sig. Paolo Cesana la sanzione dell’inibizione per 4 (quattro) mesi, a carico del Sig. Ivan Corti la sanzione dell’inibizione per 6 (sei) mesi, nonché, a carico della Società Calcio Lecco 1912 quella dell’ammenda di importo pari a € 1.000,00 (Euro mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it