FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 379/A del 11/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Claude Alain DI MENNO DI BUCCHIANICO – società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 379/A del 11/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Claude Alain DI MENNO DI BUCCHIANICO - società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 468 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Claude Alain DI MENNO DI BUCCHIANICO e della società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – punto 3), del C. U. n. 238/A del 27.04.2015, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2015, previsto dalla normativa federale, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2015/2016 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio “San Nicola” di Bari, nonché la documentazione a corredo della stessa, ovvero la disponibilità dell’impianto predetto, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS e il nulla osta del Prefetto di Bari; S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claude Alain DI MENNO DI BUCCHIANICO e dalla società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924, in persona del suo legale rappresentante Sig. Luca Leone; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione per il sig. Claude Alain DI MENNO DI BUCCHIANICO e di € 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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