FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 380/A del 11/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Ernesto NICOLINI – società ASD TIRRENIA ACCADEMY
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 380/A del 11/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Ernesto NICOLINI - società ASD TIRRENIA ACCADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Ernesto NICOLINI e della società ASD TIRRENIA ACCADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta: ERNESTO NICOLINI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 3.6 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013-2014, per avere consentito, in qualità di Presidente della Società ASD Tirrenia Academy, la partecipazione di propri tesserati giovani calciatori ad un provino organizzato nell’ambito del progetto denominato Juventus National Academy, che si è tenuto in data 12.05.2014 presso il campo di Ardenza (Livorno), in assenza della preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio; ASD TIRRENIA ACCADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione ai fatti imputabili al proprio Presidente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ernesto NICOLINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per conto della società ASD TIRRENIA ACCADEMY; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Ernesto NICOLINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TIRRENIA ACCADEMY; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.