FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 383/A del 15/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Josè CUOMO – Francesco ZADOTTI -società TERNANA CALCIO S.p.A.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 383/A del 15/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Josè CUOMO - Francesco ZADOTTI -società TERNANA CALCIO S.p.A.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 361 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Josè CUOMO, del Sig. Francesco ZADOTTI e della società TERNANA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: JOSÉ CUOMO, in violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 6, del C.G.S., e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della Società Ternana Calcio S.p.a. il tesseramento quale calciatore per la stagione sportiva 2014-2015 in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Umbria da almeno sei mesi prima del citato tesseramento, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Campania) in assenza della necessaria deroga federale, e del successivo suo utilizzo da parte della predetta Società nelle gare del campionato giovanissimi nazionali – Girone F ; FRANCESCO ZADOTTI, in violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, 4 e 6, del C.G.S., e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto nella qualità di Amministratore Unico, con poteri di legale rappresentante, della Società Ternana Calcio S.p.a., il tesseramento relativo al giovane calciatore Cuomo Josè, nato il 21.06.2001, per la stagione sportiva 2014-2015, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Umbria da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Campania), senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40/3 bis N.O.I.F., e del successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle gare del campionato giovanissimi nazionali professionisti per la stagione agonistica 2014- 2015; TERNANA CALCIO S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Josè CUOMO, tramite gli esercenti la podestà genitoriale, dal Sig. Francesco ZADOTTI e dalla società TERNANA CALCIO S.p.A.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il sig. Josè CUOMO, di mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Francesco ZADOTTI e di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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