FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 387/A del 20/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCO PAOLO FIORE – ANTONIO TACCOGNA – SERGIO LEONI – società MATERA CALCIO S.r.l.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 387/A del 20/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCO PAOLO FIORE - ANTONIO TACCOGNA - SERGIO LEONI - società MATERA CALCIO S.r.l.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 612 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. FRANCESCO PAOLO FIORE, ANTONIO TACCOGNA, SERGIO LEONI, e dalla società MATERA CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: FRANCESCO PAOLO FIORE, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dallo stesso articolo 1bis, comma 5, e dall'articolo 30, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico. Peraltro, lo stesso non risulta tesserato dalla FIGC per alcuna società e/o con qualsivoglia qualifica; ANTONIO TACCOGNA, Rappresentante legale della società Matera Calcio s.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 30, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al Sig. Francesco Paolo Fiore di svolgere l'attività di preparatore atletico in favore della società MATERA CALCIO S.r.l., in assenza della necessaria abilitazione; SERGIO LEONI, Segretario e Direttore sportivo della Società MATERA CALCIO S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 30, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al Sig. Francesco Paolo Fiore di svolgere l'attività di preparatore atletico in favore della società MATERA CALCIO S.r.l., in assenza della necessaria abilitazione; MATERA CALCIO S.r.l., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg. FRANCESCO PAOLO FIORE, SERGIO LEONI e ANTONIO TACCOGNA in proprio e nell’interesse della società MATERA CALCIO S.r.l. in qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig FRANCESCO PAOLO FIORE, 40 giorni di inibizione per il Sig. ANTONIO TACCOGNA, 20 giorni di inibizione per il Sig. SERGIO LEONI e di euro 1.000,00 di ammenda per la società MATERA CALCIO S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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