FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 391/A del 23/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RAIMONDO PIETRO MARRELLA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 391/A del 23/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RAIMONDO PIETRO MARRELLA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 142 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. RAIMONDO PIETRO MARRELLA, avente ad oggetto la seguente condotta: il Sig. RAIMONDO PIETRO MARRELLA, Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Milano, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 30 dello Statuto Federale, per avere sporto querela in data 23.04.2015 presso il Comando di Polizia Locale di Brugherio nei confronti di altro tesserato, il sig. Massimo Lopez, calciatore della società ASD Città di Cernusco, con riferimento a fatti di reato perseguibili a querela della persona offesa - consistenti in ingiurie e minacce recate dal calciatore all’indirizzo dell’Arbitro in occasione della gara del 19.04.2015 tra ASD Città di Cernusco e Goldfighters - senza aver richiesto né ottenuto dal Consiglio Federale la preventiva deroga al vincolo di giustizia; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. RAIMONDO PIETRO MARRELLA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 6 (sei) settimane di sospensione per il Sig. RAIMONDO PIETRO MARRELLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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