FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 406/A del 30/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GAETANO NATALE RIOLO – società A.S.D. KATANE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 406/A del 30/05/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GAETANO NATALE RIOLO - società A.S.D. KATANE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GAETANO NATALE RIOLO e della società A.S.D. KATANE, avente ad oggetto la seguente condotta: GAETANO NATALE RIOLO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore della Società A.S.D. KATANE , in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. , Stagione Sportiva 2015 – 2016 , punto 2.6 Raduni e Provini per Giovani Calciatori, per aver organizzato dal 20 al 24 luglio 2015 un raduno in cui venivano sottoposti a provini e stage circa 50 giovani calciatori nati negli anni 1999 – 2008 , senza la prevista autorizzazione degli organi federali competenti; A.S.D. KATANE, per responsabilità diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GAETANO NATALE RIOLO per proprio conto e nell’interesse della società A.S.D. KATANE, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Signor GAETANO NATALE RIOLO e di € 1.000,00 (mille/00) per la società A.S.D. KATANE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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