FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 408/A del 30/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORRADO RIZZOLINI – GIUSEPPE MESSINEO -GIANFRANCO CENSI – società A.C.D. FIDENZA S.r.l.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 408/A del 30/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORRADO RIZZOLINI - GIUSEPPE MESSINEO -GIANFRANCO CENSI - società A.C.D. FIDENZA S.r.l. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 443 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. CORRADO RIZZOLINI, GIUSEPPE MESSINEO, GIANFRANCO CENSI e della società A.C.D. FIDENZA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: CORRADO RIZZOLINI, Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. FIDENZA S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver, al momento della commissione dei fatti, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GIUSEPPE MESSINEO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 8 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna:  A.C.D. Fidenza – Formigine del 06.09.2015;  Pallavicino - A.C.D. Fidenza del 13.09.2015;  A.C.D. Fidenza – V. Carpaneto del 20.09.2015;  Fiorano – A.C.D. Fidenza del 23.09.2015;  Casalgradese – A.C.D. Fidenza del 27.09.2015;  A.C.D. Fidenza – Brescello del 30.09.2015;  Bagnolese - A.C.D. Fidenza del 07.10. 2015;  A.C.D. Fidenza – Luzzara del 11.10. 2015); GIUSEPPE MESSINEO, nato in data 23/02/1993, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver preso parte a n. 8 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna: A.C.D. Fidenza – Formigine del 06.09.2015; Pallavicino - A.C.D. Fidenza del 13.09.2015; A.C.D. Fidenza – V. Carpaneto del 20.09.2015; Fiorano – A.C.D. Fidenza del 23.09.2015; Casalgradese – A.C.D. Fidenza del 27.09.2015; A.C.D. Fidenza – Brescello del 30.09.2015; Bagnolese - A.C.D. Fidenza del 07.10. 2015; A.C.D. Fidenza – Luzzara del 11.10. 2015, nelle fila della A.C.D. FIDENZA senza averne titolo perché al momento della commissione dei fatti non tesserato e di conseguenza senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Condotta tanto più grave per aver il calciatore rivestito il ruolo di Capitano in n. 7 gare; GIANFRANCO CENSI, Dirigente Accompagnatore della Società A.C.D. FIDENZA S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 7 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto al momento della commissione dei fatti non tesserato, il calciatore GIUSEPPE MESSINEO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla citate gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. A.C.D. FIDENZA S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente Corrado Rizzolini, dal proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale Gianfranco Censi e dal calciatore Giuseppe Messineo;  viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. CORRADO RIZZOLINI, in proprio e in qualità di Presidente nell’interesse della società A.C.D. FIDENZA S.r.l. e dai Sigg. GIUSEPPE MESSINEO e GIANFRANCO CENSI;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. CORRADO RIZZOLINI, 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. GIANFRANCO CENSI, 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. GIUSEPPE MESSINEO ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione per la società A.C.D. FIDENZA S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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