FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 409/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Franco FEDELI – Gennaro ISAIA – società F.C. RIETI S.R.L.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 409/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Franco FEDELI - Gennaro ISAIA - società F.C. RIETI S.R.L. A  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 103 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Franco FEDELI, del Sig. Gennaro ISAIA e della società F.C. RIETI S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Franco FEDELI, all’epoca dei fatti Presidente della F.C. RIETI S.R.L., in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato “Giocando Scampagnando”, nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice –la A.S.D. SPORTING RIETI, la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); Gennaro ISAIA, all’epoca dei fatti Tecnico Responsabile Scuola Calcio, nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione, per la F.C. RIETI S.R.L., in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato “Giocando Scampagnando”, nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice –la A.S.D. SPORTING RIETI, la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); F.C. RIETI S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio altro tesserato;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco FEDELI, dal Sig. Gennaro ISAIA e dal Sig. Riccardo CURCI, in qualità di Presidente e legale rappresentante per conto della società F.C. RIETI S.R.L.;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 60 (sessanta) di inibizione per il sig. Franco FEDELI, di giorni 60 (sessanta) di inibizione per il sig. Gennaro ISAIA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società F.C. RIETI S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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