FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 412/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AMAL OUALID – SEBASTIANO TRIVELLIN – società ACNOVE STEFANI CONSULTING

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 412/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AMAL OUALID - SEBASTIANO TRIVELLIN - società ACNOVE STEFANI CONSULTING  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 883 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. AMAL OUALID, del Sig. SEBASTIANO TRIVELLIN e della società ACNOVE STEFANI CONSULTING, avente ad oggetto la seguente condotta: Amal OUALID, calciatore, in violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce che “le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva”, per aver giocato in posizione irregolare di tesseramento durante la gara SERATICENSE – ACNOVE STEFANI CONSULTING del 10.01.2016, in quanto la Società ACNOVE STEFANI CONSULTING aveva già avuto in prestito nella corrente stagione sportiva il numero massimo di otto calciatori previsti dall’art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D.; Sebastiano TRIVELLIN, Presidente della società ACNOVE STEFANI CONSULTING, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce che “le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva” , per aver consentito, in occasione della gara SARATICENSE – ACNOVAS TEFANI CONSULTING del 10.01.2016, l’utilizzo in posizione irregolare di tesseramento del calciatore Amal OUALID, in quanto la società ACNOVE STAFANI CONSULTING aveva già avuto in prestito nella corrente stagione sportiva il numero massimo di otto calciatori previsti dall’art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D.; ACNOVE STEFANI CONSULTING, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amal OUALID e dal Sig. Sebastiano TRIVELLIN per proprio conto e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società ACNOVE STEFANI CONSULTING;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Amal OUALID, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano TRIVELLIN e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Corrente Campionato di competenza Veneto e di euro 100,00 di ammenda per la società ACNOVE STEFANI CONSULTING; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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