FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 413/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Michele ARTEDINO – società USD NUORESE CALCIO 1930

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 413/A del 06/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Michele ARTEDINO - società USD NUORESE CALCIO 1930  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 644 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Michele ARTEDINO e della società USD NUORESE CALCIO 1930, avente ad oggetto la seguente condotta: MICHELE ARTEDINO, Presidente della USD Nuorese Calcio 1930, per aver stipulato con il calciatore Ferrara Fabio, accordi economici relativi alle prestazioni sportive dello stesso, inerenti la stagione sportiva 15-16, senza l'utilizzazione degli appositi moduli e quindi in violazione delle prescrizioni formali previste dall'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed inoltre per aver consentito che il calciatore suddetto venisse posto fuori rosa ed allontanato dalla società, in costanza di tesseramento ed in mancanza di contestazioni formali, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 92, comma 4 delle NOIF ed all'art. 91, commi 1 e 2 delle NOIF; USD NUORESE CALCIO 1930, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta del Sig. Michele ARTEDINO;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ARTEDINO per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nell’interesse della società USD NUORESE CALCIO 1930;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il sig. Michele ARTEDINO e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società USD NUORESE CALCIO 1930; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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