FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 418/A del 07/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Anna Natalina COSTIGLIOLA – Carmine ENNIO – società ASD PRO CALCIO BACOLI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 418/A del 07/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Anna Natalina COSTIGLIOLA - Carmine ENNIO - società ASD PRO CALCIO BACOLI − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pf 15/16 adottato nei confronti della Sig.ra Anna Natalina COSTIGLIOLA, del Sig. Carmine ENNIO e della società ASD PRO CALCIO BACOLI, avente ad oggetto la seguente condotta: NATALINA COSTIGLIOLA, nella sua qualità di Presidente della ASD PRO CALCIO BACOLI, ed in quanto tale responsabile delle condotte della stessa società per il rapporto di immedesimazione organica, consentiva e comunque non impediva che in più occasioni, nel pubblicizzare eventi sportivi e precisamente gli incontri di calcio avvenuti il 14 ottobre 2015 contro la REAL GRUMESE ed il 18 ottobre 2015 contro la C. CASALNUOVESE, in luogo della denominazione ufficiale con la quale la società risultava registrata presso la FIGC, venisse utilizzata, su apposite locandine, quella “BACOLI SIBILLA MILLE9CENTO25” creando così confusione con la denominazione ufficiale di altra società denominata SSD SIBILLA SOCCER ARL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 17 delle NOIF; CARMINE ENNIO, in qualità di dirigente della ASD PRO CALCIO BACOLI o comunque quale persona svolgente attività nell’interesse della stessa società ai sensi del comma 5 dell’art. 1 bis del CGS, con l’incarico di curare la comunicazione delle attività sportive della stessa, in più occasioni, nel pubblicizzare gli incontri di calcio del 14 ottobre 2015 contro la REAL GRUMESE e del 18 ottobre 2015 contro la C. CASALNUOVESE, in luogo della denominazione ufficiale con la quale la società risultava registrata presso la FIGC, utilizzava su apposite locandine pubblicitarie, quella di “BACOLI SIBILLA MILLE9CENTO25”, creando così confusione con la denominazione ufficiale di altra società denominata SSD SIBILLA SOCCER ARL, violando così i principi di lealtà, correttezza e probità nonché l’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 17 delle NOIF. Inoltre il predetto, benché regolarmente citato per essere sentito innanzi al collaboratore della Procura Federale in data 3 febbraio 2016 e in data 10 febbraio 2016, non si presentava senza documentare alcuna giustificazione impeditiva della presentazione e ciò in violazione del comma 3 del citato art. 1 bis del CGS; ASD PRO CALCIO BACOLI, per responsabilità diretta (in relazione alla condotta della Sig.ra COSTIGLIOLA) ed oggettiva (in relazione alla condotta del Sig. ENNIO) in quanto società alla quale appartenevano i menzionati tesserati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna Natalina COSTIGLIOLA in proprio e, in qualità Presidente, nell’interesse della società ASD PRO CALCIO BACOLI, e dal Sig. Carmine ENNIO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per la Sig.ra Anna Natalina COSTIGLIOLA, giorni 80 (ottanta) di inibizione per il Sig. Carmine ENNIO e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD PRO CALCIO BACOLI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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