FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 430/A del 10/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DAVIDE ROSATI – CRISTIAN STEFANINI – SALVATORE CIMINIELLO – ANTHONY GAUDENZI – società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 430/A del 10/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DAVIDE ROSATI - CRISTIAN STEFANINI - SALVATORE CIMINIELLO - ANTHONY GAUDENZI - società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5 - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 728 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. DAVIDE ROSATI, CRISTIAN STEFANINI, SALVATORE CIMINIELLO (in persona dell’esercente la potestà genitoriale), ANTHONY GAUDENZI (in persona dell’esercente la potestà genitoriale) e della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta: DAVIDE ROSATI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori SALVATORE CIMINIELLO e ANTHONY GAUDENZI e di far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi nel corso delle gare del campionato di calcio a 5 juniores: Futsal Bellaria - Ceisa Gatteo Calcio 5 dell’11/10/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Torre Savio Futsal Cesena del 18/10/15; Imolese Calcio 5 1919 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 25/10/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Calcio 5 Rimini del 01/11/15; Citta del Rubicone - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 08/11/15; Ceisa Calcio 5 - Ass. Club Calcio 5 del 15/11/15; Futsal Bologna 2003 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 22/11/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Futsal Ravenna del 29/11/15; Santa Sofia - Ceisa gatteo Calcio 5 del 08/12/15; Polisportiva 1980 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 20/12/15 ; CRISTIAN STEFANINI, Dirigente Accompagnatore della società ASD Ceisa Gatteo Calcio 5, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare del campionato di calcio a 5 juniores: Futsal Bellaria - Ceisa Gatteo Calcio 5 dell’11/10/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Torre Savio Futsal Cesena del 18/10/15; Imolese Calcio 5 1919 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 25/10/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Calcio 5 Rimini del 01/11/15; Citta del Rubicone - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 08/11/15; Ceisa Calcio 5 - Ass. Club Calcio 5 del 15/11/15; Futsal Bologna 2003 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 22/11/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Futsal Ravenna del 29/11/15; Santa Sofia - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 08/12/15; Polisportiva 1980 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 20/12/15, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori SALVATORE CIMINIELLO (nato il 17/10/1998) e ANTHONY GAUDENZI (nato il 03/08/1999), sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; SALVATORE CIMINIELLO (nato il 17/10/1998) e ANTHONY GAUDENZI (nato il 03/08/1999), calciatori della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6, delle NOIF per avere disputato le gare del campionato di calcio a 5 juniores: Futsal Bellaria - Ceisa Gatteo Calcio 5 dell’11/10/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Torre Savio Futsal Cesena del 18/10/15; Imolese Calcio 5 1919 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 25/10/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Calcio 5 Rimini del 01/11/15; Citta del Rubicone - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 08/11/15; Ceisa Calcio 5 - Ass. Club Calcio 5 del 15/11/15; Futsal Bologna 2003 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 22/11/15; Ceisa Gatteo Calcio 5 - Futsal Ravenna del 29/11/15; Santa Sofia - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 08/12/15; Polisportiva 1980 - Ceisa Gatteo Calcio 5 del 20/12/15, senza averne titolo perché non tesserati, senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa; A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente, dal proprio dirigente e dai calciatori e/o dai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del C.G.S.;  viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. DAVIDE ROSATI, in proprio e in qualità di Presidente nell’interesse della società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5 e dai Sigg. CRISTIAN STEFANINI, SALVATORE CIMINIELLO e ANTHONY GAUDENZI;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (un) anno di inibizione per il Sig. DAVIDE ROSATI, 8 (otto) mesi di inibizione per il Sig. CRISTIAN STEFANINI, 4 (quatrro) giornate di squalifica per il Sig. SALVATORE CIMINIELLO, 4 (quatrro) giornate di squalifica per il Sig. ANTHONY GAUDENZI, € 800,00 (ottocento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it