FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 435/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COSIMO VIOLI e GIOVANNI CRUPI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 435/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COSIMO VIOLI e GIOVANNI CRUPI  Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 499 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg. COSIMO VIOLI e GIOVANNI CRUPI, avente ad oggetto la seguente condotta: COSIMO VIOLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. NEUGRIES, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, in relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., punto 3.6, per aver consentito al calciatore Bamba Allassane, tesserato per la società A.S.D. ATLETICO BOLZANO, di partecipare ad un provino-allenamento nel mese di gennaio 2014 con la squadra della società F.C. NEUGRIES, senza che lo stesso fosse munito di preventivo nulla osta della società di appartenenza; GIOVANNI CRUPI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società F.C. NEUGRIES, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, in relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., punto 3.6, per aver consentito al calciatore Bamba Allassane, tesserato per la società A.S.D. ATLETICO BOLZANO, di partecipare ad un provinoallenamento nel mese di gennaio 2014 con la squadra della società F.C. NEUGRIES, senza che lo stesso fosse munito di preventivo nulla osta della società di appartenenza;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Cosimo VIOLI e Giovanni CRUPI;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cosimo VIOLI e di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni CRUPI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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