FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 436/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO MECOMONACO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 436/A del 15/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO MECOMONACO - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO MECOMONACO, avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONIO MECOMONACO, Allenatore della Prima Squadra della A.S.D. Sulmona Calcio 1921 nella s.s. 2013-14, per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1 (norma vigente all’epoca dei fatti e ora trasfusa nell’art. 1 bis, comma 1), del C.G.S., in relazione agli artt. 94, co. 1 lettera a e co. 2, 94 ter, co. 2 e co. 8, delle N.O.I.F., per avere nella sua qualità sottoscritto con la Società un accordo in data 15.07.2013, redatto non su moduli federali, non depositato in F.I.G.C. e di contenuto in contrasto con le norme federali stesse, nonché per non avere sin da subito notificato per conoscenza alla F.I.G.C. - L.N.D. l’instaurazione della azione giudiziaria promossa con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Società per far valere tale accordo comunque vietato, provvedendo a ciò solo successivamente in virtù e per effetto della notifica di atto di pignoramento presso terzi nonché della successiva produzione dell’accordo transattivo extragiudiziale;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANTONIO MECOMONACO;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 60 (sessanta) di inibizione; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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