FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 440/A del 16/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: UMBERTO MARINO – ROBERTO SPAGNOLO -RICCARDO MONTI – GIORGIO GHILARDI – società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 440/A del 16/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: UMBERTO MARINO - ROBERTO SPAGNOLO -RICCARDO MONTI - GIORGIO GHILARDI - società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 737 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. UMBERTO MARINO, ROBERTO SPAGNOLO, RICCARDO MONTI, GIORGIO GHILARDI e della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: UMBERTO MARINO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., per avere in violazione dell’art. 12 comma 9 del C.G.S., che pone a carico dei tesserati un generale e cogente divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, intrattenuto rapporti, nella specie concretatisi nell’aver autorizzato - di concerto con il Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO, Sig. Riccardo Monti) e con il Direttore Operativo della Società (Sig. Roberto Spagnolo) - il calciatore German Denis a partecipare ad una festa organizzata (in data 30/01/16) in proprio onore presso l’Oratorio di Redona, con il gruppo ultras denominato “Curva Nord Atalanta 1907” nonostante tale gruppo non rientrasse nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.; ROBERTO SPAGNOLO, all’epoca dei fatti Direttore Operativo della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., per aver in violazione dell’art. 12 comma 9 del C.G.S. che impone ai tesserati di non avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società, intrattenuto rapporti, nella specie concretatisi nell’aver autorizzato - di concerto con il Direttore Generale (Sig. Umberto Marino) e con il Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria della Società (SLO, Sig. Riccardo Monti) - il calciatore German Denis a partecipare ad una festa organizzata (in data 30/01/16) in proprio onore presso l’Oratorio di Redona, con il gruppo denominato “Curva Nord Atalanta 1907” nonostante tale gruppo non rientrasse nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.; RICCARDO MONTI, all’epoca dei fatti Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., per aver in violazione dell’art. 12 comma 9 del C.G.S. che impone ai tesserati di non avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la società, intrattenuto rapporti, nella specie concretatisi nell’aver, dapprima, autorizzato - di concerto con il Direttore Generale (Sig. Umberto Marino) e con il Direttore Operativo della Società (Sig. Roberto Spagnolo) - il calciatore German Denis a partecipare ad una festa organizzata (in data 30/01/16) in proprio onore presso l’Oratorio di Redona e, dappoi, nell’aver presenziato di persona (unitamente, peraltro, al Vice-SLO, Sig. Giorgio Ghilardi) assieme al calciatore a tale evento, con il gruppo denominato “Curva Nord Atalanta 1907” nonostante tale gruppo non rientrasse nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.; 2 GIORGIO GHILARDI, all’epoca dei fatti Vice-SLO della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., ovvero, soggetto svolgente ai sensi dell’art.1 bis comma 5 del C.G.S. attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse e conto della anzidetta Società, per aver, in violazione dell’art. 12 comma 9 del C.G.S. che impone a tutti i tesserati e di riflesso, quindi, anche a tutti i soggetti di cui al richiamato art.1 bis comma 5 del C.G.S. di astenersi dall’avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, intrattenuto rapporti, nella specie concretatisi nell’aver presenziato personalmente (unitamente, peraltro, al Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria -SLO- Sig. Riccardo Monti) assieme al calciatore German Denis ad una festa organizzata (in data 30/01/16) in onore di questi presso l’Oratorio di Redona , con il gruppo ultras denominato “Curva Nord Atalanta 1907” nonostante quest’ultimo gruppo non fosse annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.; ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai soggetti tesserati per la stessa al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;  viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. UMBERTO MARINO, ROBERTO SPAGNOLO, RICCARDO MONTI, GIORGIO GHILARDI, e dal Sig. LUCA PERCASSI, in qualità di legale rappresentante per conto della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giorni di inibizione e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. UMBERTO MARINO, 5 (cinque) giorni di inibizione e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. ROBERTO SPAGNOLO, 5 (cinque) giorni di inibizione e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. RICCARDO MONTI, 5 (cinque) giorni di inibizione e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. GIORGIO GHILARDI e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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