• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CFA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: – MATTIA COLLAUTO, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA; – FABIO SPEGGIORIN, COLLABORATORE ESTERNO NON TESSERATO DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA; – GILBERTO POZZOBON, DIRETTORE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, E DELLE SOCIETÀ: – F.B.C. UNIONE VENEZIA ED A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI RISPETTIVI TESSERATI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F., NONCHÉ AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. – nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CFA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: - MATTIA COLLAUTO, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA; - FABIO SPEGGIORIN, COLLABORATORE ESTERNO NON TESSERATO DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA; - GILBERTO POZZOBON, DIRETTORE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, E DELLE SOCIETÀ: - F.B.C. UNIONE VENEZIA ED A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI RISPETTIVI TESSERATI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F., NONCHÉ AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. - nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016)
I fatti e il procedimento In data 7.4.2015 il sig. Tramonti Giuseppe, presidente della società Atletico San Paolo Padova SSD ha inoltrato alla Procura Federale della FIGC un esposto avente per oggetto “tentativi di elusione dell’art. 96 della NOIF”. Il denunciante riferiva che si stava diffondendo in tutte le categorie calcistiche un certo escamotage al fine di ridurre il riconoscimento del premio di preparazione stabilito dall’art. 96 delle NOIF. Questa, in sintesi, la condotta posta in essere per aggirare l’obbligo di cui trattasi. Una società tessera, con vincolo annuale, un giovane di serie ovvero un giovane dilettante in società dilettantistiche di 2° o 3° categoria, per poi trasferirlo in prestito dopo pochi giorni ad una società di categoria superiore, interessata ad utilizzare il calciatore. La società che tessera per prima il calciatore corrisponde, senza obiettare, il premio di preparazione alla società cedente, mentre la società (beneficiaria di categoria superiore) a cui viene dato in prestito il calciatore, utilizza lo stesso senza pagare alcuna differenza del premio di preparazione (di importo maggiore, poiché connesso a parametri più alti in ragione della categoria superiore). Il denunciante, quindi, chiedeva di intervenire non tanto nei confronti delle società che avevano già avviato la procedura per il pagamento, secondo i rispettivi (più bassi) parametri del premio di preparazione, ma verso le società che beneficiavano del trasferimento in prestito provvisorio dei calciatori, ossia, le società che poi effettivamente si avvalevano delle prestazioni sportive degli stessi. Nel caso di specie, relativo al giocatore Brugnolo Riccardo (minorenne), riferisce il denunciante, la sua società nel luglio del 2014 aveva acquisito il titolo sportivo dal San Paolo Padova s.r.l., oggi Atletico San Paolo Padova. I giocatori della società fallita, appartenenti alla categoria giovani, con vincoli annuali, erano stati tutti tesserati per società di 2^ ovvero 3^ categoria, con vincoli pluriennali, e poi, a distanza di pochi giorni, trasferiti a società di categorie superiori. Il calciatore Brugnolo, tesserato fino al 30.06.2014 con la fallita società San Paolo Padova s.r.l., era stato di seguito tesserato con vincolo pluriennale dall’ASD Sporting Scorzè P. in data 8.8.2014, per poi essere trasferito in prestito in data 18.8.2014 (dieci giorni dopo) alla società FBC Unione Venezia. Riteneva, il denunciante, che era quest’ultima società l’effettiva acquirente del cartellino del medesimo, ma che, tuttavia, allo scopo, appunto, di eludere il pagamento del premio di preparazione, lo aveva fatto tesserare, in un primo momento, da una società di categoria inferiore, nella fattispecie appunto la ASD Scorzè P. Quest’ultima società, del resto, era affiliata alla FBC Unione Venezia, all’epoca partecipante al Campionato di Lega Pro. A seguito della richiesta inoltrata alla società che aveva tesserato il calciatore, già appartenente alla società fallita, la ASD Sporting Scorzè aveva corrisposto alla neo società Atletico San Paolo Padova il premio di preparazione quantificato in euro. 1.086,00. La società Atletico San Paolo Padova provvedeva, quindi, a richiedere alla FBC Unione Venezia la corresponsione del premio di preparazione dell’importo di euro.10.860,00 pari alla differenza tra quanto previsto e quanto concretamente corrisposto dalla ASD Sporting Scorzè (euro 1.086,00). Tuttavia, tale richiesta non ha avuto alcun seguito. Il Procedimento disciplinare Nel corso dell’istruttoria del procedimento disciplinare la Procura Federale ha, tra l’altro, disposto le audizioni dei diversi soggetti interessati dall’indagine. Il sig. Tramonti Giuseppe, presidente della società Atletico San Paolo SSD, oltre a confermare in toto il contenuto della sua segnalazione, ha affermato che il comportamento assunto dalle due società coinvolte (FBC Unione Venezia e Sporting Scorzè Peseggia) era la diretta conseguenza di un sistema in essere fra talune società sportive volto ad eludere il premio di preparazione in favore della società di provenienza del giocatore attraverso il c.d. sistema della triangolazione fra società compiacenti, che consiste nel tesserare il calciatore con una squadra “amica” di categoria inferiore (solitamente di 2^ o 3^ categoria) per poi trasferirlo in prestito alla società iscritta al campionato nazionale dilettanti ovvero a quelle di serie A, B o Lega Pro, favorendo queste ultime che riescono, così, a sgravarsi di un cospicuo premio di preparazione in favore delle società che per ultime avevano tesserato il giovane. Ha evidenziato, poi, il denunciante, il rapporto di stretta collaborazione in essere tra le due società menzionate, che avrebbe sicuramente favorito il presunto illecito comportamento. Tale stretta collaborazione è, in realtà, è emersa, a dire della Procura federale, dagli accertamenti svolti. Anzitutto, ul sito della società Sporting Scorzè Peseggia spicca nella home page il logo di entrambe le società sportive. Ma la prova regina di questo stretto legame tra le società, che a parere della Procura federale genera un (inevitabile) rapporto quasi di sudditanza, sarebbe rappresentata da un documento sottoscritto dalle due società nell’ottobre del 2014 (atto anche richiamato in sede di audizione dal sig. Cappelletto), dove, si conviene testualmente: “Sporting Scorzè Peseggia si impegna a favorire il reclutamento e conseguente tesseramento da parte del Venezia, dei propri giovani calciatori, secondo le richieste ed esigenze di quest’ultima, garantendole il diritto di prelazione e la precedenza su ogni altra squadra di qualsiasi categoria, compatibilmente con l’assenso del giovane calciatore e di chi ne esercita la potestà ……..… la gemellata (Sporting Scorzè Peseggia), si impegna a garantire il trasferimento gratuito, con conseguente rinuncia al premio di preparazione, a favore del Venezia, dei propri tesserati……….”. Pertanto, secondo la Procura federale, il contenuto di tale accordo non lascerebbe alcun dubbio circa il presunto comportamento assunto nella fattispecie da entrambe le società che hanno redatto un documento capace già di per sé di evidenziare la strategia elusiva del pagamento del premio di preparazione in favore della società (nel caso in esame, Atletico San Paolo ASD) di provenienza del giocatore (Brugnolo Riccardo) da tesserare nel proprio settore giovanile, costringendo di fatto la società gemellata (Sporting Scorzè) a provvedere al tesseramento dello stesso, per poi trasferire, in via definitiva, o in prestito, a titolo gratuito, con l’esonero del pagamento del premio di preparazione, il giocatore alla FBC Unione Venezia. Il sig. Cappelletto Matteo, presidente società ASD Sporting Scorzè P., ha confermato la collaborazione con la soc. FBC Unione Venezia nei termini così come riportati nell’accordo precitato, negando, tuttavia, accordi preliminari con la medesima società in ordine al tesseramento del giocatore in questione ed al suo conseguente trasferimento e precisando che nessun comportamento elusivo del pagamento del premio di preparazione è stato posto in essere dalle due società. Il giocatore Brugnolo Riccardo ha negato l’esistenza di accordi preliminari tra le società interessate circa il proprio tesseramento in favore della prima e il successivo passaggio in prestito alla seconda. Ha, altresì, negato ogni contatto precedente con la società Unione Venezia alla data (08.08.2014) di tesseramento con lo Sporting Scorzè P., riferendo di essere venuto a conoscenza del successivo trasferimento (18.8.2014) dal dirigente della Sporting Scorzè, sig. Pozzobon Gilberto, solo qualche giorno prima. Il sig. Pozzobon Gilberto ha, invece, affermato che già a cavallo dei mesi di giugno e luglio 2014, in occasione di alcuni contatti con i dirigenti della società Unione Venezia, nelle persone del sig. Collauto Matteo (responsabile settore giovanile della società Unione Venezia) e del sig. Speggiorin Fabiano (collaboratore esterno non tesserato della società Unione Venezia), aveva appreso dell’interesse di quest’ultima società per il giocatore Brugnolo, convenendo che, una volta tesserato, sarebbe stato trasferito in prestito alla stessa società, ottenendo in cambio la disponibilità e l’impegno da parte di quest’ultima per far svolgere sul campo di Scorzè (VE) le partite di campionato degli allievi nazionali della Unione Venezia. Il sig. Collauto Mattia ha negato l’esistenza di accordi preliminari con lo Sporting Scorzè P. per il trasferimento in prestito alla propria società del giocatore Brugnolo, affermando che le trattative in tal senso si erano svolte dopo la data dell’8.8.2014 (tesseramento), smentendo quanto dichiarato dal dirigente dello Sporting Scorzè, che confermava gli accordi preliminari già nel giugno-luglio dello stesso anno. Ha confermato, inoltre, di aver notato il giocatore in questione durante un torneo di calcio o in una partita di campionato nella primavera 2014. Anche il sig. Speggiorin Fabiano, collaboratore della società Venezia Soccer Academy, che si occupa della formazione sportiva dei piccoli calciatori categoria pulcini – esordienti, gemellata con la FBC Unione Venezia, ha smentito accordi preliminari con lo Sporting Scorzè per il trasferimento del giocatore Brugnolo ed ha confermato che in occasione di un torneo notturno, nel mese di luglio 2014, aveva notato il giocatore e che, dopo averlo avvicinato, gli aveva proposto di andare a giocare per la Unione Venezia, non ricevendo in merito alcuna risposta. Ha, quindi, riportato al sig. Collauto il suo positivo parere tecnico sul giocatore stesso, non ricordando però la data in cui tale conversazione era avvenuta, dichiarando, infine, di non aver partecipato alla trattativa relativa al trasferimento del calciatore dallo Sporting Scorzè P. alla società l’Unione Venezia. Secondo la Procura federale, il quadro probatorio complessivo dimostrerebbe che nel mese di luglio 2014 (prima, quindi, del tesseramento del giocatore) la società Unione Venezia, tramite il sig. Speggiorin, ha manifestato l’interesse per il giocatore Brugnolo, durante un torneo notturno (di solito svolti nei mesi estivi), avvalorando, quindi, la tesi del sig. Pozzobon secondo cui le trattative per il tesseramento e successivo trasferimento alla Unione Venezia sono state avviate nello stesso predetto periodo e non già dopo la data dell’8.8.2014. Il deferimento Visti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “accertamenti relativi al tesseramento del Calciatore Brugnolo Riccardo, n. a Padova il 29.04.1998 per la società Sporting Scorzè Peseggia Cat. dilettanti dall’8.8.2014 per poi essere trasferito in prestito temporaneo alla società FBC Unione Venezia dal 18.8.2014 presumibilmente al fine di eludere il pagamento del premio di preparazione”; considerato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine; tenuto, in particolare, conto delle audizioni dei soggetti interessati e dell’esame della documentazione acquisita; riscontrato che tra le due società interessate esisteva uno stretto rapporto in forza di un contratto annuale che prevedeva numerosi vincoli di collaborazione reciproca, tra cui l’impegno della società Sporting Scorzè a garantire il trasferimento gratuito di giovani giocatori, con la conseguente rinuncia del premio di preparazione, a favore della FBC Unione Venezia, con diritto di prelazione sulla stessa società gemellata; ritenuto che già prima del tesseramento del calciatore Brugnolo per lo Sporting Scorzè era intercorso l’impegno tra il direttore sportivo di quest’ultima, sig. Pozzobon Gilberto, ed i dirigenti della società Unione Venezia, secondo cui il programmato e previsto trasferimento in prestito del calciatore stesso (avvenuto 10 giorni dopo il tesseramento), era basato sulla previsione che la Unione Venezia avrebbe dovuto disputare le gare della squadra allievi Nazionali sul campo di Scorzè, gestito dalla locale squadra e che a tale impegno era stata data effettiva attuazione; considerato, altresì, che le dichiarazioni rese dal direttore sportivo della società Sporting Scorzè sono state considerate veritiere, anche alla luce del fatto che, quest’ultimo, ha dichiarato l’esatta dinamica dei fatti, pur sapendo di andare incontro ad una sanzione disciplinare a suo carico, in quanto, in qualche modo, partecipe della combine concordata con i due rappresentanti della FBC Unione Venezia, sigg.ri Collauto Mattia e Speggiorin Fabiano; ritenuto, dunque, che il primo tesseramento presso Sporting Scorzè era proforma, perché nel giro di pochi giorni il calciatore sarebbe stato trasferito in prestito alla Unione Venezia, al fine di eludere il pagamento dell’intero premio di preparazione; ritenuto che i fatti sopra in sintesi riportati evidenziavano i comportamenti posti in essere, in violazione della normativa federale, dal sig. Collauto Mattia, per avere pianificato unitamente al sig. Speggiorin Fabiano, in favore della Unione Venezia, e con la partecipazione dello stesso sig. Pozzobon Gilberto, già prima del tesseramento proforma del calciatore Brugnolo Riccardo, il successivo trasferimento in prestito dello stesso dalla società Sporting Scorzè di 2° categoria alla Unione Venezia di Lega Pro, che si realizzava nel giro di dieci giorni, al fine di eludere il pagamento all’Atletico San Paolo Padova dell’intero premio di preparazione, pari a circa € 11.946,00 (a fronte di quello, pari ad € 1.086,00, corrisposto dallo Sporting Scorzè); Ritenuto, altresì, che a tale comportamento conseguiva la responsabilità oggettiva delle società interessate, alle quali appartenevano al momento dei fatti i soggetti incolpati o, comunque, nei cui confronti era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.; la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale: 1) Il sig. Collauto Mattia, responsabile del settore giovanile della società FBC Unione Venezia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF, per avere pianificato unitamente al sig. Speggiorin Fabiano, in favore della FBC Unione Venezia, e con la partecipazione del sig. Pozzobon Gilberto, già prima del tesseramento proforma del calciatore Brugnolo Riccardo, il successivo trasferimento in prestito dello stesso dalla società ASD Sporting Scorzè Peseggia di 2° categoria alla società FBC Unione Venezia di Lega Pro, che si realizzava nel giro di dieci giorni, al fine di eludere il pagamento all’Atletico San Paolo Padova, dell’intero premio di preparazione pari a circa euro 11.946,00 (a fronte del premio di preparazione pari ad euro 1.086,00 effettivamente corrisposto dallo Sporting Scorzè). 2) La società FBC Unione Venezia, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio responsabile del settore giovanile sig. Collauto Mattia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, CGS. 3) Il sig. Speggiorin Fabiano, collaboratore esterno non tesserato della società FBC Unione Venezia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF, per avere pianificato, unitamente al sig. Collauto Mattia, in favore della FBC Unione Venezia, e con la partecipazione del sig. Pozzobon Gilberto, già prima del tesseramento proforma del calciatore Brugnolo Riccardo, il successivo trasferimento in prestito dello stesso dalla società ASD Sporting Scorzè Peseggia di 2° categoria alla società FBC Unione Venezia di Lega Pro, che si realizzava nel giro di dieci giorni, al fine di eludere il pagamento all’Atletico San Paolo Padova, dell’intero premio di preparazione pari a circa euro 11.946,00 (a fronte del premio di preparazione pari ad euro 1.086,00 effettivamente corrisposto dallo Sporting Scorzè). 4) La società FBC Unione Venezia, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio collaboratore esterno diretto sig. Speggiorin Fabiano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, CGS. 5) Il sig. Pozzobon Gilberto, direttore del settore giovanile della società ASD Sporting Scorzè Peseggia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF, per avere pianificato, unitamente ai sig.ri Collauto Mattia e Speggiorin Fabiano, in favore della FBC Unione Venezia, e con la partecipazione del sig. Pozzobon Gilberto, già prima del tesseramento proforma del calciatore Brugnolo Riccardo, il successivo trasferimento in prestito dello stesso dalla società ASD Sporting Scorzè Peseggia di 2° categoria alla società FBC Unione Venezia di Lega Pro, che si realizzava nel giro di dieci giorni, al fine di eludere il pagamento all’Atletico San Paolo Padova, dell’intero premio di preparazione pari a circa euro 11.946,00 (a fronte del premio di preparazione pari ad euro 1.086,00 effettivamente corrisposto dallo Sporting Scorzè) . 6) La società ASD Sporting Scorzè Peseggia, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio direttore del settore giovanile, sig. Pozzobon Gilberto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S.. Il giudizio di primo grado e la decisione del TFN Alla riunione fissata per il dibattimento innanzi al TFN la Procura federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione per ciascuno dei sig.ri Collauto Mattia e Speggiorin Fabiano; - mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Pozzobon Gilberto; - ammenda di euro 600 (seicento) a carico della società ASD Sporting Scorzè Peseggia; - ammenda di euro 1.500 (millecinquecento) a carico della società FBC Unione Venezia. La tesi difensiva ha posto l’accento sulla recente delibera del Tribunale Federale Territoriale Veneto, che decidendo in merito a situazione analoga alla presente ha statuito che la società S. Paolo Padova nel periodo tra luglio e settembre 2014 non poteva aver maturato il diritto ai premi di preparazione in quanto l’affiliazione le era stata già revocata per la sua intervenuta dichiarazione di fallimento, di guisa che la società Atletico S. Paolo Padova SSD, che aveva acquisito dalla società insolvente il titolo sportivo, non avrebbe comunque avuto diritto al premio di preparazione del calciatore Brugnolo, che essendo cresciuto nelle file della società S. Paolo Padova, alla sua formazione la società Atletico S. Paolo Padova non aveva minimamente partecipato. All’esito del dibattimento il TFN ha respinto il deferimento. Ha affermato, il giudice di prime cure, che è d’ostacolo all’accoglimento del deferimento la duplice considerazione che il trasferimento del calciatore tra le due società, ancorché intervenuto a pochi giorni di distanza dal tesseramento del calciatore medesimo, è stato conforme alla normativa esistente in materia e che la società di prima provenienza del calciatore, l’Atletico S. Paolo Padova, ha percepito dalla ASD Sporting Scorzè P. il premio di preparazione. La relativa somma, seppur considerata da chi l’ha percepita, inferiore all’esatto dovuto, esclude di per sé il verificarsi della dedotta elusione del premio di preparazione, la cui effettiva consistenza è devoluta alla cognizione della Commissione Premi della FIGC. Riteneva, inoltre, il TFN, che la questione conformità o meno alla normativa federale dell’accordo esistente tra le due società, una volta isolato l’aspetto afferente il premio di preparazione, esula dal presente procedimento. Il ricorso del Procuratore Federale La Procura Federale ha proposto impugnazione. Dopo una sintesi della vicenda procedurale e alla luce delle indicate emergenze istruttorie, erroneamente valutate, a suo dire, dal TFN, ritiene la pubblica accusa federale che, dalla lettura della pronuncia in esame emerga chiaramente come la stessa si fondi su una errata valutazione non solo delle evidenze probatorie acquisite, ma soprattutto degli elementi costitutivi della fattispecie violativa contestata, che qualora correttamente inquadrata avrebbe condotto a conclusioni diverse. Le risultanze dell’attività di indagine hanno sostanzialmente confermato, sempre secondo la prospettazione della Procura, i fatti denunciati dal presidente della società San Paolo Padova nel suo esposto. Sarebbe, quindi, accertato: -che l’Unione Venezia, tramite l’intermediazione del sig. Speggiorin, ha manifestato interesse per il giocatore Brugnolo sin dal luglio del 2014; -che tale interesse è stato ribadito dal sig. Collauto che ha preso accordi con il sig. Pozzobon al fine di rilevare il giocatore non appena formalizzato il tesseramento con la società di quest’ultimo, garantendo come contropartita la disputa sul campo di Scorzè di partite di una loro squadra giovanile; -che il giocatore Brugnolo non ha mai svolto alcuna attività sportiva per la Sporting Scorzè essendo stato convocato direttamente per l’inizio attività dall’Unione Venezia; -che, pertanto, qualora si dovesse escludere l’esistenza di un accordo simulatorio, il brevissimo periodo di tesseramento del Brugnolo con lo Sporting Scorzè sarebbe privo di significato e di una verisimile motivazione. Appare, poi, secondo la Procura federale, del tutto inconferente la circostanza per cui il premio di preparazione sia stato comunque corrisposto. Infatti, non sarebbe possibile condividere le conclusioni del TFN laddove si esclude l’elusione del premio di preparazione in quanto lo stesso era già stato comunque corrisposto, seppur in una misura ritenuta inferiore all’esatto dovuto. Evidenzia, in tal senso, la Procura, come la società San Paolo Padova aveva ben otto giocatori in situazione analoga al calciatore Brugnolo. La contestazione mossa, mette poi in rilievo, non aveva per oggetto il mancato pagamento del premio, né il suo (inesatto) ammontare (competenza, questa si, della Commissione premi della FIGC), bensì il fraudolento aggiramento di una norma federale. Il meccanismo elusivo posto in essere dai rapporti di collaborazione tra le due società configura un illecito sanzionabile di per sé, restando irrilevante la circostanza che il soggetto titolare del diritto abbia o meno ottenuto il pagamento del premio di preparazione. La Procura Federale ribadisce, infine, come, a suo dire, le circostanze suddette rappresentino indizi gravi, precisi e concordanti dai quali evincere la prova della violazione regolamentare contestata e dell’intento elusivo delle norme sul premio di preparazione che ha animato i deferiti. Conclude, pertanto, chiedendo che in riforma della decisione del TFN, sia riconosciuta ed affermata la responsabilità di tutti i deferiti e siano, per l’effetto, agli stessi applicate le sanzioni richieste per i capi di incolpazione di cui all’atto di deferimento o, in subordine, quelle ritenute di giustizia. Il giudizio innanzi alla CFA Alla seduta fissata innanzi a questa Corte federale di appello è comparso l’avv. Liberati per la Procura federale, che ha ribadito che la decisione è errata e merita di essere riformata, chiedendo, quindi, l’accoglimento del ricorso e l’applicazione a tutti i deferiti delle sanzioni già richieste nel corso del primo grado di giudizio. È altresì, comparso l’avv. Daminato per i deferiti sigg.ri Speggiorin e Collauto, nonché, in sostituzione dell’avv. Lazzaro, per il sig. Pozzobon. Dichiarata chiusa la discussione, all’esito della camera di consiglio questa Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi Nel settore dilettantistico, il premio di preparazione ha la funzione di sostenere le società di puro settore giovanile. Il premio consiste nel pagamento, al momento della stipulazione di un rapporto di tesseramento pluriennale, di una cifra – c.d. parametro – alle società che abbiano cresciuto giovani calciatori. Il premio di preparazione ha subito negli anni una serie di modifiche dettate sia dalla volontà di eliminare possibili metodi elusivi del pagamento dello stesso, sia per intervenute modifiche riguardanti i premi in ambito internazionale. L’obiettivo di tale premio è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. Tale finalità si attua attraverso un sistema solidaristico che vede le società che militano in categorie maggiori pagare un contributo alle società che disputano campionati di categoria inferiori, laddove, appunto, vi sia il primo contratto con vincolo pluriennale. Il premio di preparazione è disciplinato dall’art. 96 NOIF, che statuisce: “ 1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro–raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio” Anche l’art. 33 del Regolamento SGS richiama il premio di preparazione di cui trattasi e così dispone: “1. La corresponsione del "premio di preparazione" è disciplinato dall'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.” È, poi, sempre l’art. 96 NOIF, ai commi successivi, a disciplinare la procedura concernente la corresponsione del premio di preparazione, oltre a definire la composizione della Commissione premi di preparazione: “3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati ogni quattro stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice- Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso”. Come già sopra evidenziato, l’obiettivo di tale norma, con riferimento alla istituzione di un premio di preparazione, è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la decisione n. 27/2014 del 5 settembre 2014, ha aperto, ispirandolo a giustizia, il dibattito in ordine alla liceità di scritture che disciplinino i rapporti economici tra due club in materia di premio di preparazione, fornendo anche un interessante spunto interpretativo della norma. Il massimo organo di giustizia sportiva del Coni, infatti, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da una società professionistica, ha così inquadrato il premio di preparazione: "è noto come il premio di preparazione rappresenti una sorta di collegamento fra mondi, quello del calcio professionistico da un lato e del dilettantismo, dall’altro. L’obiettivo è duplice, giacché esso assicura alle piccole società dilettantistiche l’opportunità economica di proseguire nel compimento della loro attività di formazione di giovani atleti e, in pari tempo, offre alle società professionistiche il vantaggio di avvalersi di validi atleti senza dover concorrere direttamente alla loro formazione di base. Si è in presenza, dunque, di un meccanismo di tipo solidaristico, in cui il contributo che le società maggiori sono tenute a pagare alle società inferiori, allorché vi sia un primo contratto con vincolo pluriennale, assolve alla funzione di creare condizioni di equilibrio nel mercato calcistico, al contempo incentivando la pratica sportiva. La logica della disposizione è, in altri termini, quella di assicurare alla società che abbia provveduto ad erogare un’adeguata preparazione ed un sufficiente allenamento (magari anche consentendo al giovane la partecipazione all’attività agonistica) un riconoscimento economico per siffatto periodo di formazione". Orbene, ciò premesso, deve, anzitutto osservarsi come non appaia condivisibile l’affermazione del TFN in ordine alla competenza, sulla questione oggetto di causa, della Commissione Premi. Infatti, nel presente procedimento, non viene in rilievo l’entità del premio di preparazione effettivamente dovuto da una data società ad altra data società. Altro è l’oggetto del presente procedimento e, in particolare, se i soggetti deferiti abbiano o meno posto in essere, in violazione della normativa federale in materia, una condotta volta ad eludere la corresponsione del premio di preparazione da parte della società Unione Venezia. Tenuta, dunque, presente quella che è la funzione propria del premio di cui trattasi, nella autorevole interpretazione fornita dalla stessa Alta Corte, nel caso di specie, ritiene questo Collegio, che le risultanze dell’attività di indagine conducono a ritenere dimostrato l’accordo simulatorio posto in essere dalle due società Unione Venezia e Sporting Scorzè, ai fini elusivi della normativa federale in materia di riconoscimento e corresponsione del premio di preparazione di cui trattasi. Deve, infatti, ritenersi accertato che l’Unione Venezia, tramite l’intermediazione del sig. Speggiorin, ha manifestato interesse per il giocatore Brugnolo sin dal luglio del 2014 e che tale interesse sia stato, poi, anche ribadito dal sig. Collauto. Questi, in particolare, ha preso accordi con il sig. Pozzobon al fine di rilevare il giocatore non appena formalizzato il tesseramento con la società di quest’ultimo, garantendo alla società affiliata, come contropartita, la disputa sul campo di Scorzè di partite di una loro squadra giovanile. Del resto, il costrutto accusatorio trova inequivoca conferma nel fatto che (dato pacifico) il giocatore Brugnolo non ha mai svolto alcuna attività sportiva a favore della società Sporting Scorzè, essendo stato convocato direttamente, per l’inizio dell’attività sportiva, dall’Unione Venezia. Laddove, dunque, si dovesse escludere l’accordo simulatorio di cui sopra si diceva, il brevissimo periodo di tesseramento del calciatore Brugnolo con lo Sporting Scorzè sarebbe privo di significato alcuno. Circostanza deduttiva, questa, che rende non verosimile la ricostruzione difensiva operata da alcuni dei deferiti. In altri termini, la società Sporting Scorzè Peseggia (2° categoria), in data 08.08.2014 ha tesserato il giocatore Brugnolo Riccardo, versando all’Atletico San Paolo Padova (società di provenienza del giocatore) il premio di preparazione pari ad euro 1.085,00, per poi trasferirlo in prestito, in data 18.08.2014 (dopo soli dieci giorni) alla società FBC Unione Venezia (Lega Pro). Se, invece, quest’ultima avesse direttamente tesserato il calciatore, avrebbe dovuto corrispondere, a titolo di premio di preparazione, alla società di provenienza, la ben più elevata somma di euro 11.946,00. Decisivi elementi in tale direzione si evincono dalle convergenti dichiarazioni dei sigg.ri Tramonti e Pozzobon e, in parte, anche dalle affermazioni dello stesso sig. Speggiorin. In particolare, le dichiarazioni del sig. Pozzobon appaiono più convincenti e, quindi, preferibili rispetto a quelle rese dai sigg.ri Collauto e Cappelletto, anche perché non solo eteroaccusatorie, ma anche autoaccusatorie. Inoltre, le predette affermazioni trovano corposo riscontro sia nella circostanza, sopra evidenziata, che il calciatore di cui trattasi non ha mai svolto attività a favore dello Sporting Scorzè, sia nell’accordo stipulato tra le due società (Unione Venezia e la società affiliata Sporting Scorzè Peseggia), in forza del quale, lo si ricorda, “Sporting Scorzè Peseggia si impegna a favorire il reclutamento e conseguente tesseramento da parte del Venezia, dei propri giovani calciatori, secondo le richieste ed esigenze di quest’ultima, garantendole il diritto di prelazione e la precedenza su ogni altra squadra di qualsiasi categoria, compatibilmente con l’assenso del giovane calciatore e di chi ne esercita la potestà ……..…la gemellata (Sporting Scorzè Peseggia), si impegna a garantire il trasferimento gratuito, con conseguente rinuncia al premio di preparazione, a favore del Venezia, dei propri tesserati……….”. In conclusione, questa Corte ritiene sussistere la responsabilità dei sigg.ri Collauto Mattia, Speggiorin Fabiano e Pozzobon Gilberto, ciascuno in relazione al rispettivo capo di incolpazione come da contestazione della Procura federale e, di conseguenza, la correlata responsabilità oggettiva in capo alle due società di cui trattasi. Per questi motivi, valutate le complessive circostanze della fattispecie, tenuto conto delle condotte poste in essere da ciascun deferito e dell’apporto di ciascuna di esse alla realizzazione dell’evento elusivo, nonché del tipo di collaborazione da ciascuno fornita agli organi federali inquirenti, la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge: - mesi 5 (cinque) di inibizione al sig. Collauto Mattia; - mesi 5 (cinque) di inibizione al sig. Speggiorin Fabiano; - mesi 2 (due) di inibizione al sig. Pozzobon Gilberto; - ammenda di € 500,00 (cinquecento) a carico della società ASD Sporting Scorzè Peseggia; - ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) a carico della società FBC Unione Venezia.
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1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: – MATTIA COLLAUTO, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA; – FABIO SPEGGIORIN, COLLABORATORE ESTERNO NON TESSERATO DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA; – GILBERTO POZZOBON, DIRETTORE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, E DELLE SOCIETÀ: – F.B.C. UNIONE VENEZIA ED A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI RISPETTIVI TESSERATI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F., NONCHÉ AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. – nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016)"