F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DOTT. BRUNO IOVINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1 N.O.I.F. E IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 10 C.G.S. – nota n. 4424/430 pf13-14/AM/ma del 5.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 78/TFN dell’11.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DOTT. BRUNO IOVINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1 N.O.I.F. E IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 10 C.G.S. – nota n. 4424/430 pf13-14/AM/ma del 5.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 78/TFN dell’11.5.2016)
La decisione di primo grado, ora impugnata, ha accolto l’azione disciplinare promossa nei confronti di numerosi tesserati (calciatori e dirigenti) della A.S.G. Nocerina, incolpati di avere effettuato diverse operazioni economiche “in nero”, senza utilizzare i conti correnti indicati dalla Società e dai tesserati, attraverso una società fittizia (“Trading Company 2 srl”), ritenuta riconducibile ai Signori Citarella Giovanni, Citarella Christina e Faiella Alfonso, succedutisi nella carica di amministratore unico della A.S.G. Nocerina, nel periodo di commissione degli illeciti, compreso tra gli anni 2008 e 2013. In particolare, la pronuncia ha affermato la responsabilità disciplinare del Sig. Iovino Bruno, attuale reclamante, “per violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 10, C.G.S. per aver percepito, quale Segretario Generale dell’A.S.G. Nocerina S.r.l., nelle Stagioni Sportive comprese tra il 2009-2010 e il 2010-2011 compensi in nero per € 7.716,00 dalla Trading Company 2 S.r.l., Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Citarella Giovanni e Christian, nonché a Faiella Alfonso”. Di conseguenza, il Tribunale ha applicato all’incolpato la sanzione disciplinare di sei mesi di inibizione, giudicandola proporzionata alla natura dei fatti accertati e al ruolo rivestito dal Sig. Iovino. Il procedimento di primo grado si è fondato essenzialmente sulle acquisizioni documentali degli atti relativi al procedimento penale n. 2729/12/21 pendente dinnanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore tra i quali: - la comunicazione di notizia di reato ex art. 357 c.p.p., redatta dalla Guardia di Finanza di Salerno; - l’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e decreto di sequestro preventivo nr. 62/2013 R.G. G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore; - il decreto di Giudizio Immediato del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore del 9.04.2014 con allegata richiesta di Giudizio Immediato del P.M. del 3-4.04.2014. Nel corso dell’istruttoria, inoltre sono stati acquisiti presso la Commissione Agenti dei Calciatori della F.I.G.C. variazioni di tesseramento, accordi in bollo, diritti di opzione e contratti di prestazione sportiva di tutti i tesserati coinvolti, nonché presso i competenti uffici federali fogli censimento e scritture integrative dell’A.S.G. Nocerina S.r.l. per le Stagioni Sportive dal 2009/2010 al 2013/2014. Secondo il Tribunale, da tali atti e documenti “risulta pacifica l’emissione degli assegni da parte delle Società suindicate in favore degli incolpati. È altresì incontrovertibile che tutte le Società che hanno emesso gli assegni fossero riconducibili ai Citarella e al Faiella. Citarella Giovanni in un memoriale depositato nel procedimento penale attribuisce questi pagamenti a corrispettivi legittimamente elargiti a fronte della cessione dei diritti di immagine dei beneficiari. Peraltro di tali pagamenti non c’è traccia nella documentazione contabile delle Società e nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.” Nel giudizio di primo grado, la difesa dello Iovino ha sollevato eccezioni preliminari ritenute non fondate dal Tribunale, il quale, con riguardo all’asserita prescrizione dell’azione, ha affermato che “deve essere applicata la normativa federale secondo la quale, per stessa ammissione del deferito, la prescrizione non è maturata. I principi dettati dal CONI sono applicabili se e quando vengono recepiti dalle singole Federazioni. Inoltre nessuna attività di indagine risulta esperita dopo lo spirare del relativo termine.” La pronuncia ha poi esaminato analiticamente le difese proposte dall’interessato, confermando la tesi accusatoria della Procura Federale. La decisione di primo grado è stata impugnata dal solo Iovino. Il reclamante ripropone le eccezioni preliminari respinte o non esaminate dal Tribunale e contesta nel merito la decisione. In primo luogo, lo Iovino deduce la violazione dell’art. 34-bis del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., il quale prevede che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. Nella specie, invece, in seguito a diversi rinvii della discussione, la pronuncia è intervenuta ben 188 giorni dopo la data di esercizio dell’azione: la violazione dei termini perentori previsti determinerebbe, a suo dire, l’estinzione dell’azione disciplinare e la nullità della decisione appellata. L’eccezione è priva di fondamento. Infatti, la maggior durata del processo di primo grado si è resa necessaria per lo svolgimento di attività istruttorie (ordinanza pronunciata nella riunione dell’11.2.2016), in larga misura sollecitate dalle difese degli incolpati, dirette a chiarire alcuni aspetti della vicenda, riferiti alla destinazione degli assegni bancari indicati negli atti del procedimento penale da cui è scaturita l’azione disciplinare. Pertanto, nella specie trova applicazione la previsione dell’art. 34, comma 5, lettera b), C.G.S. del CONI, secondo cui “il corso dei termini è sospeso se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario”. Non ha pregio la replica del reclamante, secondo il quale si tratterebbe, in concreto, di accertamenti richiesti dalla difesa degli altri incolpati (avv. Calcagno e Malagnini), per cui il differimento della conclusione del giudizio non spiegherebbe effetti sul procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. È evidente infatti l’unitarietà dell’azione disciplinare promossa in primo grado e l’inscindibilità dei relativi accertamenti di fatto, tutti originati da una complessa inchiesta correlata a vicende penali che hanno coinvolto tesserati della società Nocerina. Non sarebbe stato opportuno lo “stralcio” della posizione dello Iovino, peraltro nemmeno richiesta in primo grado. In secondo luogo, il reclamante sostiene l’estinzione per prescrizione dell’azione disciplinare, ex art. 25 C.G.S. e art. 45 C.G.S. CONI, secondo cui il diritto di sanzionare si prescrive entro il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione. Anche prescindendo dai rilievi svolti dalla decisione di primo grado, incentrati sul sistema delle fonti della Giustizia Sportiva in ambito CONI e in ambito federale, l’eccezione di prescrizione è infondata, per le ragioni compiutamente illustrate dalla Procura Federale. Infatti, nel caso di specie, in ragione della natura dell’illecito contestato, trova piena applicazione la previsione dell’art. 45, comma 3, lettera b), secondo cui il termine della prescrizione dell’azione disciplinare è quello della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica. Non si può dubitare, infatti, che le violazioni contestate allo Iovino (e agli altri tesserati) riguardano proprio la scorretta gestione economica dei compensi corrisposti ai dirigenti e ai calciatori della società Nocerina. Lo Iovino deduce, poi, la violazione dell’art. 32, comma 11 C.G.S. della FIGC, in vigore all’epoca dei fatti, secondo cui “le indagini relative ai fatti denunciati nel periodo 1 gennaio - 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva”. A dire del reclamante, però, nella vicenda in esame dovrebbe trovare applicazione la normativa sopravvenuta il 1.7.2014, e, in particolare, l’art. 32 quinquies comma 3 del nuovo C.G.S. FIGG, secondo il quale “la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”. Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, la normativa sopravvenuta non è idonea ad incidere sui termini in corso, in base al generali principio del tempus regit actum, applicabile a tutti i casi di successione di norme processuali nel tempo, in assenza di diverse disposizioni. Il reclamante lamenta ancora, in punto di rito, che non gli sarebbe stato ritualmente e tempestivamente notificato l’atto di conclusione delle indagini, come imposto dall’art. 32- quinquies, comma 3, C.G.S. della FIGC.. La censura è infondata in punto di fatto, perché l’atto di conclusione delle indagini è stato regolarmente e puntualmente notificato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la compiuta giacenza si è perfezionata nel termine prescritto. È noto, infatti, che la effettiva consegna del documento al destinatario è pienamente surrogabile dal procedimento con cui l’agente delle poste effettua il tentativo di consegna del plico al destinatario stesso e, in caso di mancato recapito, lo restituisce al mittente attestando la compita giacenza. Nel caso di specie, tale adempimento è stato correttamente realizzato in data 30.12.2014, in tempo utile per rispettare la cadenza procedimentale imposta dal codice. Nel merito, il reclamante ribadisce la propria tesi difensiva secondo cui i versamenti a lui destinati costituivano legittimo corrispettivo per il rimborso delle spese sostenute in qualità di responsabile della sicurezza, criticando la pronuncia del Tribunale. Anche tale complessa censura non merita accoglimento, posto che tutti gli elementi probatori esaminati e valutati dal Tribunale confermano i presupposti della responsabilità disciplinare del Sig. Iovino. In particolare, lo Iovino insiste nella propria tesi, secondo cui le somme percepite dalla Società terza costituirebbero legittimo rimborso delle spese anticipate quale responsabile della sicurezza. Viceversa, secondo la pronuncia impugnata, “anche in questo caso i contratti prodotti sono privi di garanzia di autenticità e di data certa. Anzi il fatto che il contratto datato 3.7.2009 sia tanto identico a quello datato 20.7.2010 da fare entrambi incongruo riferimento alla Stagione Sportiva 2010/2011, porta a ritenere le due scritture simulate a posteriori per cercare di coprire i versamenti in nero. Anche perché entrambi i contratti sono sottoscritti per la Società terza da Citarella Giovanni mentre il legale rappresentante dell’epoca di detta Società risulta essere Cipro Agostino. Molti altri elementi contraddicono la tesi difensiva. Innanzitutto i due contratti prevedono un rimborso delle spese forfettario predeterminato non legato quindi alla produzione di pezze d’appoggio né di nota spese a differenza di quanto sostenuto nella c.d. “dichiarazione di atto notorio” 12.8.2010 a firma di Cipro Agostino prodotta dal deferito. Ma perché mai, poi, il Cipro avrebbe rilasciato in data 12.8.2010 tale dichiarazione? Anche la datazione di tale documento (privo di alcun valore probatorio) appare simulata. Inoltre le fatture prodotte (prive di data certa anche in ragione della mancata esibizione della registrazione in entrata e in uscita di tali documenti contabili sui libri obbligatori) sono intestate alla Società terza e non allo Iovino. Le fatture sono anche poco credibili in ordine al loro contenuto recando per le medesime voci costi unitari della stessa merce di gran lunga differenti a distanza di un solo anno. Ancor minore valore probatorio ha la nota relativa al rimborso delle spese di viaggio (tra le quali sono inseriti perfino i pasti di ben otto “ospiti”) che tra l’altro non rientrano neppure tra le spese rimborsabili ai sensi dei contratti prodotti dallo Iovino.” Non è contestato, infatti, che lo Iovino abbia effettivamente ricoperto la funzione di delegato alla sicurezza della società Nocerina e che fosse stato pattuito il solo rimborso delle relative spese, da corrispondere attraverso la società “Trading Company 2 S.r.l.”. Ma questa circostanza non vale affatto a dimostrare la data certa delle scritture private esibite dell’incolpato quale giustificazione dei compensi percepiti e a smentire la valutazione compiuta dal Tribunale. Il carattere fittizio delle scritture private risulta rafforzato anche dalla circostanza, ben valorizzata dal Tribunale, secondo cui esse risultano sottoscritte da Citarella Giovanni, privo del potere di rappresentanza della società Trading Company 2 S.r.l. Né risulta dimostrato l’assunto del reclamante secondo il quale gli atti sarebbero stati poi ratificati dalla società interessata. In ogni caso, il richiamo ai principi civilistici in materia di atti compiuti dal falsus procurator della società Trading non è idoneo a contrastare le complessive risultanze delle indagini, dalle quali è emersa l’attribuzione irregolare di compensi allo Iovino. Né risulta dimostrata l’intervenuta ratifica, per facta concludentia, degli atti compiuti dal falso rappresentante della Soicietà Trading. Da ultimo, va condiviso il giudizio espresso dal Tribunale, secondo il quale le somme indicate dalle scritture private esibite dallo Iovino risultano effettivamente sproporzionate rispetto alla misura delle prestazioni indicate, alimentando i fondati dubbi sul carattere fittizio dei documenti. Infatti, non è in discussione l’autonomia negoziale delle parti nella determinazione dei corrispettivi contrattuali, ma la congruenza di tali indicazioni con l’attività svolta dallo Iovino, e al versamento irregolare dei corrispettivi. Da ultimo, il reclamante chiede di rideterminare la misura della sanzione inflitta all’incolpato. Ma anche tale censura è infondata, perché l’inibizione per sei mesi corrisponde effettivamente al minimo edittale e appare adeguata alla entità dei fatti accertati. Conclusivamente, quindi, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Dott. Bruno Iovino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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