F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/TERAMO DEL 6.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 9.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/TERAMO DEL 6.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 9.2.2016)
La società Savona F.B.C., di Savona, ha impugnato, nei termini, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uffi. n. 125/DIV del 9.2.2016 e consistente nell’ammenda di €. 10.000,00 “perché propri sostenitori durante la gara intonavano cori offensivi verso un assistente arbitrale e gli rivolgevano alcune frasi ingiuriose e di discriminazione razziale”. Dagli atti di gara risulta: - l’assistente Ramy Ibrahim Kamal Jouness ha riferito che durante il 1° tempo della gara Savona/Teramo del 6.2.2016 tifosi della squadra ospitante gli rivolgevano, in coro, offese di grave entità, tutte letteralmente riportate, nonché alcuni di loro lo apostrofavano con un’espressione ingiuriosa, connotata da marcata impronta discriminatoria; - il Commissario di campo ha rapportato che i tifosi del Savona, per tutta la durata del primo tempo, ingiuriavano l’assistente in modo corale e “singoli spettatori” lo facevano destinatario di espressioni offensive di stampo razziale; - il rappresentante della Procura Federale, a sua volta, ha riportato le stesse espressioni, soprattutto in punto di offesa riferita al colore della pelle dell’assistente, di origini marocchine. La reclamante, rilevata – con stupore – la “sorprendente omogeneità” di linguaggio usata dai rappresentanti federali nei loro referti, mette in risalto alcune contraddizioni, non senza rilevare come nulla di tutto quanto riportato sia stato menzionato, nella sua relazione, dall’addetto federale e l’episodio non abbia costituito oggetto di rapporto da parte della Questura di Savona. In ogni caso si duole che non si sia data corretta evidenza al fatto che le riferite ingiurie non potevano essere ricondotte alla totalità della tifoseria presente nella Tribuna centrale opposta alle panchine (circa 200 persone) ma solo ad alcuni spettatori. Peraltro, secondo quanto dedotto, la sanzione irrogata si appaleserebbe gravemente iniqua, mancando di qualsiasi rapporto di proporzionalità con analoghi episodi, taluni addirittura più gravi, citati come precedenti giurisprudenziali. Gravemente incongrua sarebbe, poi, la medesima sanzione anche solo riferita alla modestia degli incassi effettuati e alle notevoli spese sostenute per assicurare sufficienti garanzie di sicurezza. Conclude, parte reclamante, chiedendo che la sanzione venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l’avv. Angelucci il quale, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l’accoglimento delle richieste colà formulate, con particolare riguardo alla non perfetta concordanza tra i vari referti in punto di costruzione dell’evento addebitato, alla adozione di 2 misure di prevenzione da parte della reclamante e all’evidente sproporzione della sanzione tra il caso de quo e analoghi episodi. La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame possa essere accolto solo parzialmente. In premessa va detto che questo Collegio non condivide l’affermazione di “sorprendente” omogeneità di linguaggio cui ha voluto riferirsi, in apertura di ricorso e con non apprezzata ironia, parte reclamante. Omogeneità che, poi, non deve essere apparsa tale ad un’analisi più meditata se la stessa reclamante ha ritenuto di mettere in rilievo delle apparenti difformità. Non può esservi sorpresa nel constatare la sostanziale sovrapponibilità dei referti, nelle parti in cui riportano le ingiuriose manifestazioni verbali dei tifosi del Savona, in quanto si tratta di cori e grida che, con nitidezza e precisione, sono stati percepiti dagli astanti. Con altrettanta precisione – scontata qualche lievissima difformità che si può attribuire al contesto in cui sono state formulate – esse sono state riportate. Ben diverso sarebbe stato il caso –della cui mancata ricorrenza la reclamante sembra quasi dispiacersi – se le stesse fossero state riferite in termini completamente diversi, perché ciò avrebbe potuto minare – se non altrimenti giustificato – la loro intrinseca credibilità. Ma ciò non è stato. Premesso questo e venendo al merito del reclamo deve dirsi che non appare esservi dubbio che le corali ingiurie rivolte all’assistente dell’arbitro siano espressioni che, ledendo l’onore, il decoro e la stessa persona dell’ufficiale di gara debbano ritenersi, agli specifici effetti di questo giudizio, come espressioni gravemente offensive, come tali punibili, ai sensi dell’art. 18 C.G.S., con la sanzione dell’ammenda nei riguardi della società sportiva di riferimento. Quanto, poi, alla specifica offesa rivolta all’assistente e relativa al suo colore della pelle, associata a lemma gravemente ingiurioso, non appare dubitabile – né ne dubita esplicitamente la reclamante – che si tratti di espressione a contenuto discriminatorio, in ragione della etnia di originaria discendenza e appartenenza dell’ufficiale di gara. Si tratta, invero, di manifestazioni non corali ma di offesa recata da singoli spettatori, però ripetute e, certamente, non efficacemente contrastate, come dimostrato indirettamente dallo stesso “responsabile alla sicurezza” che non avrebbe rilevato alcunché di anomalo durante la gara. La qual cosa suscita una qualche perplessità visto il numero totale degli spettatori e la ben individuata zona dello stadio da cui sono state profferite le frasi insultanti. La società reclamante cita questa circostanza, unita all’asserita omessa segnalazione da parte della Questura di Savona, come testimonianza che si sarebbe trattato di un episodio minimale, quasi bagatellare; tale costruzione non convince il Collegio. Posto che il fatto che il soggetto privato, responsabile della sicurezza, nulla abbia avvertito sotto il profilo della “anormalità” non conforta sul piano della complessiva azione di antagonismo di similari manifestazioni, la riferita omessa relazione dell’Autorità di P.S. agli organi preposti non può essere valutata come testimonianza della non veridicità dell’episodio ma solo, si ripete se vera, come diversa sensibilità della soglia di rilevanza del fenomeno. La F.I.G.C. (e questa Corte, in particolare) è stata ed è attenta acché qualsiasi manifestazione, anche la più piccola, di discriminazione razziale, territoriale o religiosa, venga adeguatamente sanzionata. A nulla rilevano, a questo proposito, i precedenti giurisprudenziali citati dalla reclamante in quanto riguardano fatti e situazioni di natura e contenuto diverso, non rapportabili a manifestazioni discriminatorie. Né, allo stesso fine, rileva l’incasso effettuato poiché la gravità dei comportamenti non può trovare utile parametro di raffronto o bilanciamento nell’entità delle entrate finanziarie. Invero vi è da dire che il positivo adoperarsi, in generale, della società per evitare e/o arginare, simili, deprecabili manifestazioni costituisce, ai sensi dell’art. 16 C.G.S. circostanza effettivamente apprezzabile come attenuante della gravità del fenomeno occorso nello specifico. Per questo unico motivo la Corte ritiene, confermata la sanzionabilità di quanto accaduto e la sua gravità, che possa ridursi equamente l’ammenda ad euro cinquemila/00. In tal senso è la decisione sul ricorso che precede. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C., riduce la sanzione dell’ammenda ad € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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