F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIATORE ALEO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” AKRAGAS/MESSINA DEL 19.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/TB del 23.03.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIATORE ALEO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” AKRAGAS/MESSINA DEL 19.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/TB del 23.03.2016) La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 7 gare effettive inflitta al reclamante, seguito gara Campionato Nazionale "D. Berretti" Akragas/Messina del 19.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 125/TB del 23.3.2016) perché al termine della gara colpiva con calci e pugni un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue; bloccato da alcuni dirigenti si divincolava e di nuovo colpiva l'avversario già ferito. Il ricorrente descrive i fatti accaduti in modo diverso rispetto al referto arbitrale, precisando di aver agito in difesa propria e dei compagni di gioco e non di aggressione nei confronti degli avversari. A supporto di ciò pone in evidenza la divergenza tra i rapporti dell'arbitro e degli altri assistenti di gara. Ritiene quindi la sanzione irrogata eccessiva, non solo rispetto ai fatti accaduti ma anche rispetto a precedenti decisioni di codesta Corte in merito a fatti analoghi. La Corte, letto il ricorso, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata rispetto a tutte le altre dichiarazioni, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, ritiene la sanzione irrogata congrua in ordine ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Aleo Rosario. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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