F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO LUPA CASTELLI ROMANI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL MORO LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI UNDER 17, LUPA CASTELLI ROMANI/LUPA ROMA DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 97 del 23.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO LUPA CASTELLI ROMANI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL MORO LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI UNDER 17, LUPA CASTELLI ROMANI/LUPA ROMA DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 97 del 23.3.2016) Il sig. Maurizio Del Moro, nella sua qualità di dirigente della società Lupa Castelli Romani, di Frascati (Roma), ha proposto ricorso avverso la sanzione inflitta al giocatore Lorenzo Del Moro, al quale il giudice di prime cure ha comminato la squalifica per sei giornate di gara perché “espulso per fallo da ultimo uomo, colpiva l’arbitro su una gamba con il pallone e lo insultava”. Il tutto negli ultimi minuti di gara della partita indicata in epigrafe. La società reclamante si duole del provvedimento adottato in quanto, a suo avviso, pur non contestando l’espulsione del proprio atleta, assume che lo stesso, portiere, alla notifica del provvedimento aveva lasciato cadere a terra la palla (si era, come detto, al termine della gara) la quale “rimbalzando finiva nelle vicinanze dell’arbitro e si allontanava dal terreno di gioco senza profferire alcuna parola offensiva Né tantomeno avere un atteggiamento irriguardoso” nei confronti dello stesso. Per tale motivo si chiede che, alla luce anche della giovane età del giocatore, l’assenza di precedenti disciplinari e di (almeno pregresse) condotte antisportive, si voglia proceder ad una “revisione” del provvedimento disciplinare. Il referto arbitrale, al riguardo riporta che “Al 48’ del 2° tempo il n. 1 della società Lupi Castelli Romani, sig. Del Moro Lorenzo (veniva espulso n.d.r.) perché prendeva il pallone con le mani fuori l’area di rigore di circa 1 metro impedendo così all’avversario una chiara occasione da rete; nell’abbandonare il TDG mi lanciava il pallone colpendomi su una gamba dicendomi “ma vaffanculo””. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale non hanno partecipato né rappresentanti della reclamante né il giocatore Svidercoschi, della società avversaria, ai quali, alla luce della esplicita richiesta formulata, è stata regolarmente comunicata l’odierna riunione. La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame possa essere accolto solo parzialmente. Vi è da ribadire, in premessa e ai sensi dell’art. 35 C.G.S., che il referto dell’arbitro è munito di efficacia probatoria privilegiata, per cui non si può dubitare di quanto colà riportato, con assoluta puntualità, sia per l’effettiva successione temporale e materiale dei fatti che per la loro consistenza lesiva. Il direttore di gara ha, infatti, riportato quanto accaduto con precisione e dettaglio, contrastando in modo efficace e convincente la diversa ricostruzione offerta da parte reclamante, improntata a riferire una condotta che, ove davvero posta in essere, non avrebbe avuto ragione di essere sanzionata tanto severamente. Sanzione che, con altrettanta evidenza, la reclamante non chiede di annullare completamente, in base ad una radicale infondatezza del referto, ma di “rivedere” in senso favorevole, nella considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari del giocatore. Al riguardo, deve dirsi che il gesto dal medesimo compiuto va valutato come comportamento integrante una condotta violenta nei riguardi del direttore di gara, punita, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. d) C.G.S. con almeno otto gare di squalifica. Ora, considerati i fatti, non può dubitarsi che la reazione del sig. Del Moro sia stata certamente volontaria e finalizzata a portare un atto di violenza all’arbitro, evidentemente ritenuto autore di un provvedimento ingiusto. Ingiustizia che, invece, si rivela del tutto insussistente visto che lo stesso ha fatto piena e lineare applicazione delle regole di gioco; regole ed applicazione delle quali la stessa reclamante non dubita. Alla luce di questo ingiustificato atto violento il giudice di prime cure non ha fatto un uso erroneo del proprio potere di cognizione disciplinare, riducendo addirittura la pena edittale ai sensi dell’art. 16 C.G.S., verosimilmente in relazione alla giovane età del giocatore e all’assenza di specifiche lesioni fisiche. Su questo punto la Corte ritiene che, tuttavia, la sanzione possa ulteriormente ridursi unicamente in ragione dell’assenza di precedenti specifici, pur sottolineando che il gesto compiuto, per di più a fronte di un provvedimento praticamente di pura, doverosa applicazione delle norme, appare inqualificabile e da censurare severamente. Il motivo che precede giustifica, pertanto, la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di prime cure a cinque giornata effettive di gara, pena che si ritiene congrua alla fattispecie sottoposta alla valutazione di questa Corte. Il reclamo, per quanto detto, è parzialmente accolto nei termini di cui sopra. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Lupa Castelli Romani, riduce la sanzione della squalifica al calc. Del Moro Lorenzo a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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