F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. MAURO LOVISA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 26.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO SIG. MAURO LOVISA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 26.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016 - ha inflitto al signor Mauro Lovisa, Dirigente della Pordenone Calcio S.r.l., con riferimento alla gara Alessandria/Pordenone del 24.3.2016, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a 5 rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 24.4.2016 “perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e unitamente ad altri tesserati rivolgeva ad un addetto federale frasi offensive e minacciose (r.cc.)”. Il signor Mauro Lovisa, nominando quali propri legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone ed il dott. Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso tale sanzione, articolando le seguenti argomentazioni: - dall’esame degli atti ufficiali e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, sarebbe possibile desumere l’eccessiva gravosità e severità della inibizione comminata al Dirigente; - le poche brevissime espressioni rivolte dal tesserato al Commissario di Campo dovrebbero considerarsi quali meramente irriguardose o irrispettose e non già offensive o minacciose; - sussisterebbero diverse diminuenti, quali lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, la totale mancanza di precedenti in capo al ricorrente. Di talché, in ragione di tali considerazioni e di precedenti decisioni richiamate, ha chiesto la riduzione dell’inibizione irrogata nei limiti del presofferto ovvero, in subordine, nella diversa minuta ritenuta di giustizia. La Corte ritiene che il reclamo sia in parte da accogliere e che la sanzione dell’inibizione debba essere inflitta a tutto il 17.4.2016. La sanzione è stata irrogata sulla base del rapporto del Commissario di campo dal quale, nella parte di interesse ai fini del presente reclamo e rilevato che il Presidente del Pordenone è stato identificato nella persona del sig. Mauro Lovisa, emerge che: “Non appena giunto davanti alla porta dello spogliatoio del Pordenone il Presidente stesso, unitamente all’allenatore Sig. Bruno Tedino al dirigente accompagnatore stesso, Sig. Francesco Rosanda e ad altri due soggetti non identificabili tra quelli in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società ospitata, attaccavano lo scrivente dichiarando la mia non conoscenza del regolamento (peraltro chiedendo con insistenza quali fossero le mie funzioni all’interno del terreno di gioco in maniera arrogante e accusatoria) e di non aver volutamente visto lo sgonfiamento dei palloni unitamente al loro occultamento da parte del personale dell’Alessandria Calcio, adducendo tali fatti alla mia, a loro dire, chiara faziosità nei confronti dell’Alessandria. In un crescendo di protervia da parte del Presidente del Pordenone lo stesso dichiarava che, viste le sue conoscenze in Lega avrebbe fatto in modo di farmi sanzionare per la mia incapacità e per la mia faziosità, ravvisandosi in tal modo una chiara intimidazione nei miei confronti. A tale comportamento chiaramente non conforme non solo alle norme di buona condotta durante l’incontro ma anche a norme di rispetto della persona, lo scrivente con la massima tranquillità replicava che, nella mia posizione di terzietà avrei riferito quanto visto durante l’incontro e che sarebbe stata mia premura comunicare altresì che la posizione in quel frangente tenuta dallo stesso presidente non era conforme alle regole di buona condotta, oltre che non avrebbe dovuto essere presente in quel momento all’interno degli spogliatoi. Dopo la replica dello scrivente lo stesso Presidente si allontanava dagli spogliatoi”. La sanzione inflitta, di notevole gravità in quanto pari a quasi un mese di inibizione, si rivela sproporzionata in quanto non tiene conto di alcune attenuanti quali lo stato di tensione al termine di una partita tra squadre di vertice della categoria e, quindi, tale da avere significativa influenza sulla classifica e, soprattutto, la circostanza, riportata nel referto, che, al termine della replica del Commissario, il sig. Lovisa si è allontanato dagli spogliatoi. La condotta certamente irriguardosa ed offensiva posta in essere dal tesserato, peraltro privo di precedenti, se riguardata alla luce delle descritte circostanze attenuanti, di colora di una gravità meno marcata, tale da rendere equa la diminuzione della sanzione dell’inibizione da 29 giorni (a partire dal 29 marzo 2016, data di pubblicazione della sanzione sul comunicato ufficiale, fino a tutto il 26.4.2016) a 20 giorni (dal 27.3.2016 fino a tutto il 17.4.2016). Il reclamo, pertanto, va accolto in parte e, per l’effetto, la sanzione irrogata al sig. Mauro Lovisa deve essere ridotta nel senso anzidetto. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Lovisa Mauro, riduce la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 17.04.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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