F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LUPA CASTELLI ROMANI DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.03.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
6. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LUPA CASTELLI ROMANI DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.03.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Pro sanzionava la Società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. con l’ammenda di € 1.500,00 per comportamento gravemente antisportivo in quanto per quasi tutto il secondo tempo della gara Catanzaro/Lupa Castelli Romani disputata il 24.3.2016 veniva interrotto il servizio di raccattapalle e i componenti della panchina ritardavano la restituzione dei palloni.(Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016). Tale situazione veniva evidenziata dal collaboratore della procura federale La Cava Antonio. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo il Catanzaro Calcio 2011, deducendo che dal rapporto dell’arbitro emerge che la gara è stata disputata regolarmente e non v’è alcun cenno su pretesi ritardi dovuti alla riconsegna del pallone. Si chiede, in via principale, l’annullamento della sanzione in considerazione della tenuità dell’episodio e della presenza della parziale contraddittorietà tra quanto contenuto nel referto arbitrale e la decisione assunta dal Giudice Sportivo; in via subordinata la rideterminazione della sanzione inflitta. Il reclamo è parzialmente fondato con riferimento all’entità della sanzione. Nei motivi di doglianza si rileva che dalla rapporto dell’arbitro non emerge in alcun modo né v’è alcun cenno su pretesi ritardi dovuti alla riconsegna del pallone. Anzi, con riferimento allo svolgimento della gara l’arbitro afferma “disputata regolarmente”. È chiaro che si sia trattato di qualche episodio sporadico e non rilevante. La tenuità del fatto giustifica la riduzione della sanzione inflitta alla società, che comunque ne deve rispondere perché in ogni caso si è venuti meno a quel dovere di lealtà e correttezza che giustifica la tutela giuridica di cui all’art. 1bis C.G.S.. Tenuto conto di tutti i criteri di cui all’art. 16 del Codice di diritto sportivo si ritiene equo ridurre la sanzione della multa ad € 800,00. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011, la sanzione dell’ammenda ad € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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