F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. STEFANO MARCHETTI SEGUITO GARA CITTADELLA/ PORDENONE DEL 18.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. STEFANO MARCHETTI SEGUITO GARA CITTADELLA/ PORDENONE DEL 18.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016) L’A.S. Cittadella S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo la natura non offensiva dell’espressione ascritta al sig. Stefano Marchetti, l’eccessività della sanzione inflitta, rispetto a situazioni similari trattate in passato da codesto Organo di Giustizia Sportiva e da ultimo, ha invocato l’applicazione di circostanze attenuanti. Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione. E’ peraltro la stessa reclamante che non ha inteso discutere i fatti nel loro accadimento storico, per come riferiti e descritti dall’arbitro di gara, avendo la stessa inteso solo contestare l’eccessiva afflittività della pena comminata e la sproporzione della stessa, rispetto ad altri accadimenti simili, sanzionati con pene minori. Fatte queste doverose premesse, La Corte e ben in grado di valutare la portata dell’espressione proferita e la stessa non può ritenersi una semplice protesta, ancorchè vigorosa, ma comporta un fortissimo connotato offensivo nei confronti del direttore di gara. Ritiene però di valutare positivamente il riconoscimento del grave errore commesso da parte del dirigente, il pentimento per lo stesso, anche manifestato pubblicamente ed in ogni caso l’eccessiva afflittività della pena, parametrando la stessa a casi simili già decisi. Per i dedotti elementi, cumulativamente valutati, si ritiene di contenere la sanzione nei termini di cui in dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Stefano Marchetti fino a tutto il 31.5.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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