F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO AOSTA CALCIO 511 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO 511 ASD/CLD CARMAGNOLA DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 701 del 19.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO AOSTA CALCIO 511 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO 511 ASD/CLD CARMAGNOLA DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 701 del 19.4.2016) Il Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 701 del 19.04.2016), in relazione alla gara di Play out Serie A2 Calcio a 5 Aosta Calcio 511/CLD Carmagnola svoltasi il 16.04.2016 e terminata col risultato di 3-4, comminava alla squadra ospitante l’ammenda di € 2.000,00 “perché propri sostenitori, all’inizio della gara esponevano uno striscione dal contenuto offensivo nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Altri sostenitori nel corso dell’incontro, in evidente stato di alterazione alcolico dovuto al consumo di numerose lattine e bottiglie di birra, esplodevano petardi all’interno della tensostruttura e fuochi d’artificio a fine gara, senza arrecare danni a persone o cose”. Nel reclamo presentato, la Soc. Aosta Calcio 511, premesso che la gara si è svolta in un “contesto non intimidatorio ma di festa”, afferma che i fatti accaduti non sono classificabili come gravi poiché: lo striscione esposto era non offensivo bensì ironicamente riferito a due avversari già conosciuti; il consumo di birra è stato solo di circa 20 lattine e i petardi e i fuochi d’artificio (rectius fumogeni) erano di portata limitata. La reclamante chiede conclusivamente l’annullamento o la riduzione dell’ammenda. Il reclamo va parzialmente accolto. Ritiene al riguardo questa Corte che la decisione impugnata vada confermata per quanto riguarda sia la presenza sugli spalti di bottiglie e lattine di birra, poi consumata, come si evince dal referto del Commissario di Campo, sia l’esplosione di materiale pirotecnico per di più avvenuto all’interno di un ambiente chiuso come la tensostruttura. La decisione va invece riformata per quel che concerne l’esposizione dello striscione. Invero la scritta apparsa su quest’ultimo (“bentornati conigli”) anzitutto è stata impropriamente riportata nel suddetto referto arbitrale alla voce “espressioni di scritte di discriminazione e/o oscene e/o minacce” , non comportando detta scritta offesa, denigrazione o insulto per i motivi indicarti nell’art. 11 comma 1 C.G.S.. Inoltre il termine “coniglio”, a parte la spiegazione datane dalla reclamante, non appare né minaccioso né oltraggioso, ma solo riferibile, nell’uso comune, a persona solamente paurosa. Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, stima equo contenere l’ammenda nella misura di € 1.500,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Aosta Calcio 511 A.S.D. di Aosta, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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