F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LUPA ROMA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LUPA ROMA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016) Il Savona F.B.C S.r.l. propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, affidando le sue doglianze a due autonomi motivi: 1) la sperequazione sanzionatoria 2) la lesione del principio di proporzionalità della sanzione Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione. E’ peraltro la stessa reclamante che non ha inteso discutere i fatti nel loro accadimento storico, per come riferiti e descritti dall’arbitro di gara, avendo inteso solo contestare l’eccessiva afflittività della pena comminata e la sproporzione della stessa, rispetto ad altri accadimenti simili, sanzionati con pene minori. La Corte ritiene di dover censurare il comportamento antisportivo rilevato dall’arbitro, perché la seconda rete della squadra reclamante è stata segnata al sedicesimo minuto del secondo e dal detto minuto, i raccattapalle hanno smesso di svolgere correttamente il loro compito, facendo mancare un servizio importante per il corretto svolgimento della partita, protrattosi per ben 32 minuti, incluso il tempo di recupero. Non si è certamente trattato di un fatto occasionale, ma deliberatamente reiterato, che si è protratto anche dopo il formale richiamo che l’arbitro ha rivolto dapprima al capitano della squadra, estendendolo poi anche al dirigente accompagnatore ufficiale sig. Papa. Non è dato rinvenire in atti qualsivoglia prova in ordine ai provvedimenti assunti dalla squadra ospitante dopo il formale richiamo dell’arbitro, ne alcuna circostanza è stata neanche allegata al riguardo. Ciononostante, raffrontando il caso in esame con altri simili decisi in passato, si rileva in effetti l’eccessiva afflittività della sanzione, che si ritiene di ridurre nell’entità di cui in dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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