F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GAUTIERI CARMINE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GAUTIERI CARMINE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016) La U.S. Latina Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Latina Calcio e Virtus Entella del 24.4.2016, ha comminato la squalifica per 2 giornate effettive di gara all’allenatore Sig. Gautieri Carmine “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara o, in subordine, ad una giornata effettiva di gara convertendo la seconda in una ammenda proporzionata ad una limitata gravità del fatto la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare ha sostenuto che il comportamento del Gautieri non sarebbe stato intimidatorio e che lo steso si sarebbe limitato a proferire frasi irriguardose. La ricorrente ha altresì 4 richiamato precedenti decisioni del Giudice Sportivo riferite ad altri allenatori in cui sarebbero state comminate sanzioni più lievi per episodi analoghi. La Corte ritiene che la sanzione da comminare al Gautieri più congrua e proporzionata al fatto risulti essere quella di una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 5.000,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina, ridetermina la sanzione infliggendo al sig. Gautieri Carmine la squalifica di 1 giornata effettiva di gara e € 5.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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