F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., G.A. BUBI MERANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERRA PEDRO SEGUITO GARA BUBI MERANO/FUTSAL APRUTINO C5 DEL 23.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 721 del 27.04.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., G.A. BUBI MERANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERRA PEDRO SEGUITO GARA BUBI MERANO/FUTSAL APRUTINO C5 DEL 23.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 721 del 27.04.2016) La A.S.D. G.A. Bubi Merano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A5 pubblicata sul Com. Uff. n. 721 del 27.4.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. G.A. Bubi Merano e Futsal Aprutino C5 del 23.4.2016, ha comminato al calciatore Guerra Pedro la squalifica per 3 gare “per grave atto di violenza in azione di gioco nei confronti di un avversario”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara irrogata dal Giudice Sportivo ha dedotto alcuni motivi. 5 In particolare la ricorrente ha sostenuto che si è trattato di una reazione ad una provocazione da parte del giocatore avversario durante una azione di gioco e che a seguito della testata al volto ricevuta il calciatore avversario riprendeva senza conseguenze la gara portandola a termine. Il ricorso va respinto in quanto il comportamento posto in essere dal calciatore Guerra Pedro va configurato come violento e pertanto appare congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo in linea con ciò che è previsto dall’art. 19 comma 4 C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5 di Merano (Bolzano). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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