FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 442/A del 22/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LEO TUOTO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 442/A del 22/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LEO TUOTO
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. LEO TUOTO, avente ad oggetto la seguente condotta: Leo TUOTO, allenatore calcio a cinque I livello nella stagione sportiva 2014/2015 tecnico responsabile della prima squadra A.S.D. LIBERTAS ERACLEA partecipante al campionato nazionale A2 di calcio a cinque, dopo essersi dimesso in data 03.11.2014 ha svolto attività tecnica per altra società la U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007, ora denominata A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL, violando l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali), l'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società neppure con mansioni diverse..) e l'art. 38 comma 4 delle NOIF (secondo il quale nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici….non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società); vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leo TUOTO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di squalifica; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.