F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/TFN del 24 Giugno 2016 (268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO ROMANO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) – (nota n. 14538/827 pf10-11-158pf11-12-139pf13-14/AM/ma del 09.06.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/TFN del 24 Giugno 2016 (268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO ROMANO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) - (nota n. 14538/827 pf10-11-158pf11-12-139pf13-14/AM/ma del 09.06.2016). Il deferimento Con provvedimento del 09.06.2016 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Francesco Romano, all’epoca dei fatti Agente di calciatori, per rispondere delle seguenti violazioni: art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 24.07.2009 dal Sig. Davide Lodi con la Società FC Catanzaro Spa nonostante fosse l’agente di tale calciatore; art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 07.08.2009 dal Sig. Manolo Mosciano con la Società FC Catanzaro Spa nonostante fosse l’Agente di tale calciatore; art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 07.08.2009 dal Sig. Stefano Di Cuonzo con la Società FC Catanzaro Spa nonostante fosse l’agente di tale calciatore; art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, comma 1 e 4, e art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver rappresentato gli interessi del calciatore Alessandro Vono nella stipula del contratto economico con la Società FC Catanzaro Spa, stipulato in data 24 luglio 2009, senza aver ricevuto un regolare mandato dal calciatore Alessandro Vono; Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi del soggetto sottoposto all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - giorni 25 (venticinque) di inibizione a carico del Sig. Francesco Romano [così formati: 75 (settantacinque) giorni di inibizione ed € 2.250,00 (Euro duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda, che al netto del presofferto portano ad un residuo di 25 (venticinque) giorni di inibizione]; É comparso per il deferito l’Avv. Rodella, che si è riportato alle memorie ritualmente depositate. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva che con accordo reso noto con C.U. n. 325/A FIGC del 25.03.2016 il Sig. Romano e la Procura Federale avevano determinato ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 2 del CGS la sanzione di gg. 50 (cinquanta) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda; rileva, altresì, che il medesimo non aveva provveduto a versare la convenuta ammenda nel termine perentorio di gg. 30 di cui all’art. 32 sexies, comma 2 del CGS e che pertanto con C.U. n. 371/A FIGC del 4.5.2016 il predetto accordo è stato risolto. Nel merito la responsabilità del Romano, come risulta dagli atti depositati dalla Procura Federale, appare acclarata e peraltro solo astrattamente contestata dal deferito; pertanto stante la violazione contestata ed il pregresso già scontato, sanzione congrua si ritiene quella di cui al dispositivo, anche alla luce dell’intervenuto pagamento, seppur tardivo, effettuato e documentato dal Romano. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Francesco Romano la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it