F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARDINIO FABIO SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/1913 SEREGNO CALCIO DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARDINIO FABIO SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/1913 SEREGNO CALCIO DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016 – ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cardinio Fabio. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Calcio Lecco 1912/1913 Seregno Calcio disputato il 22.5.2016, il Cardinio veniva espulso per avere rivolo espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta.. Avverso tale provvedimento la Società Calcio Lecco 1912 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 25.5.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 7.6.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.S.A., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco (LC). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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