F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SPALLUCCI IRENE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SPALLUCCI IRENE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016)
La società A.S.D. Apulia Trani, militante nella Serie B del Campionato Nazionale Femminile, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo, con Com. 2 Uff. n. 79 del 25.5.2016, infliggeva alla calciatrice Spallucci Irene la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, avendola ritenuta colpevole di avere, in occasione della gara Napoli Calcio Femminile/Apulia Trani disputata il 22.5.2016, rivolto espressioni offensive all’arbitro che l’aveva espulsa per doppia ammonizione. La società lamenta l’eccessivo rigore con cui è stata valutata la infrazione e, dopo generiche affermazioni di non colpevolezza, evidenzia l’assoluta mancanza di precedenti violazioni a carico della calciatrice insistendo per una riduzione delle giornate di squalifica. L’appello è infondato e va respinto. Posto che il fatto, oggetto della incolpazione, e descritto con estrema chiarezza nel rapporto arbitrale, in buona sostanza non viene contestato dalla stessa reclamante, è sufficiente rimarcare come il Giudice Sportivo, correttamente, si sia limitato ad applicare la sanzione disposta per la fattispecie dall’art. 19, comma 10 C.G.S., per cui non è consentito accedere alla richiesta difensiva. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani di Trani (BT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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