F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DELVECCHIO MICHELA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DELVECCHIO MICHELA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016)
La società A.S.D. Apulia Trani, militante nella Serie B del Campionato Nazionale Femminile, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016, infliggeva alla calciatrice Delvecchio Michela la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, avendola ritenuta colpevole di avere, in occasione della gara Napoli Calcio Femminile/Apulia Trani disputata il 22.5.2016, rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara. La società lamenta l’eccessivo rigore con cui è stata valutata la infrazione e, dopo generiche affermazioni di non colpevolezza, evidenzia l’assoluta mancanza di precedenti violazioni a carico della calciatrice insistendo per una riduzione delle giornate di squalifica. L’appello è infondato e va respinto. Posto che il fatto, oggetto della incolpazione, e descritto con estrema chiarezza nel rapporto arbitrale, in buona sostanza non viene contestato dalla stessa reclamante, è sufficiente rimarcare come il Giudice Sportivo, correttamente, si sia limitato ad applicare la sanzione disposta per la fattispecie dall’art. 19, comma 10 C.G.S., per cui non è consentito accedere alla richiesta difensiva. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani di Trani (BT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DELVECCHIO MICHELA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/APULIA TRANI DEL 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 79 del 25.5.2016)"