F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. CALCIO SETTIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES, SEMIFINALI – RITORNO, CALCIO SETTIMO/CASTEL DEL PIANO DEL 25.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 349 del 25.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. CALCIO SETTIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES, SEMIFINALI – RITORNO, CALCIO SETTIMO/CASTEL DEL PIANO DEL 25.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 349 del 25.5.2016) Con atto, spedito in data 3.6.2016, la Società ASD Calcio Settimo proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. 3 Uff. n. 349 del 27.5.16 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Calcio Settimo/Castel del Piano 1966 disputatasi in data 25.5.2016 e valida per il Campionato Juniores Dilettanti 2015/2016, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato, limitatamente all’entità della sanzione irrogata nei confronti della Società. Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente si duole della eccessiva gravosità e severità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. In via del tutto preliminare, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che i comportamenti, peraltro reiterati, posti in essere dai sostenitori della Società, odierna reclamante, in occasione della gara, Calcio Settimo/Castel del Piano 1966 disputatasi in data 25.5.2016, meritano di essere biasimati e quindi sanzionati. Quanto, invece, all’entità della sanzione irrogata, si ritiene che la stessa possa essere determinata in € 800,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Settimo di Settimo Torinese (TO), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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