COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 16/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. BURACCHIO LUIGI, TESSERATO DELLA A.S.D. MINERVA C5, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DELL’ART. 5, COMMA 1 E DELL’ART. 11, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE, CON LE DICHIARAZIONI RESE SUL PROFILO DEL SOCIAL NETWORK “FACEBOOK”, PUBBLICAMENTE ESPRESSO FRASI LESIVE, MINATORIE E DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NEI CONFRONTI DI ALTRI TESSERATI; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. MINERVA C5, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DELL’ART. 5, COMMA 2 E DELL’ART. 11, COMMA 4, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 16/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. BURACCHIO LUIGI, TESSERATO DELLA A.S.D. MINERVA C5, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DELL’ART. 5, COMMA 1 E DELL’ART. 11, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE, CON LE DICHIARAZIONI RESE SUL PROFILO DEL SOCIAL NETWORK “FACEBOOK”, PUBBLICAMENTE ESPRESSO FRASI LESIVE, MINATORIE E DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NEI CONFRONTI DI ALTRI TESSERATI; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. MINERVA C5, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DELL’ART. 5, COMMA 2 E DELL’ART. 11, COMMA 4, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO. Con nota del 2.5.2016, il Sostituto Procuratore Federale Delegato della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione le parti di cui in epigrafe per rispondere della contestazione a loro formulata e come sopra riportata. Con raccomandate aa.rr. del 10.5.2016 regolarmente notificate, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 13.6.2016, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza suddetta è comparso il rappresentante della Procura Federale, mentre per i soggetti deferiti nessuno compariva, né faceva pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi tre al Sig. Buracchio Luigi e l’ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Minerva C5. Osserva, il Tribunale che i fatti oggetto di contestazione risultano documentalmente provati ed implicitamente ammessi dai soggetti deferiti, i quali, sono rimasti assenti nel presente giudizio senza, peraltro, far pervenire giustificazioni di sorta per i fatti loro addebitati. Ritiene pertanto il Tribunale di dover infliggere agli stessi soggetti deferiti le sanzioni di cui alla parte dispositiva, dando atto che la società Minerva C5, dopo i fatti oggetto di contestazione, ha allontanato il proprio calciatore, dissociandosi dalla iniziativa dallo stesso intrapresa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge la squalifica per mesi tre al Sig. Buracchio Luigi e l’ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Minerva C5. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e ai soggetti deferiti.
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